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CASSAZIONE: MANCATO FUNZIONAMENTO DEL SEGNALATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA E INFORTUNIO MORTALE

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Con Sentenza n. 41584 del 24 novembre 2010, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, si esprime sulla responsabilità di un datore di lavoro e di un capo cantiere per infortunio mortale avvenuto in un cantiere stradale lungo una strada provinciale, finalizzato a lavori di manutenzione del manto stradale.

Agli imputati viene contestato di non aver fornito informazioni relative ai rischi, di non aver assicurato al dipendente una sufficiente preparazione in materia di sicurezza, di non aver predisposto un adeguato servizio di segnalazione di manovra della macchina spazzatrice; di non aver assicurato la funzionalità del segnalatore acustico di retromarcia, di non aver attuato le disposizioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento.

“La Corte reputa, con argomentazione ampia e persuasiva, che l’evento sia stato determinato dall’interazione tra diversi fattori causali. Da un lato l’arretramento della vittima rispetto alla sua posizione originaria; dall’altro l’iniziativa del conducente della macchina spazzatrice di compiere una manovra in retromarcia. L’investimento è stato comunque senz’altro favorito, secondo i giudici di merito, dal mancato funzionamento del cicalino segnalatore della retromarcia che avrebbe potuto mettere in allarme il lavoratore e dal cono d’ombra non coperto dagli specchi retrovisori della macchina; nonché dalla mancanza di organizzazione dell’attività lavorativa in chiave di ottimizzazione della sicurezza”.

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