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CASSAZIONE: MANCATA FORMAZIONE E ATTESTATO FALSO

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Riportiamo un interessante sentenza, la n. 16715 del 17 aprile 2019, della Corte di Cassazione che conferma la colpevolezza di un datore di lavoro relativamente alla violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare relativamente agli art. 71, co. 3, sanzionato dall’art. 87, co. 3, lett. b), d. Lgs. n. 81 del 2008; e art. 71, co. 7, lett. a), e art. 73, commi 4 e 5, in relazione all’art. 87, comma 2, lett. c) e d), d. Lgs. n. 81 del 2008), in seguito ad un infortunio occorso ad un suo dipendente che stava posando cavi in fibra ottica. In particolare, durante la posa di un pozzetto con una gru, un lavoratore ha subito l’amputazione di due dita.

QUALI SONO STATE LE VIOLAZIONI ATTRIBUITE AL DATORE DI LAVORO?

Il Tribunale di Genova ha ricostruito in fase di processo che il personale presente in cantiere non aveva la formazione adatta ai sensi del D. Lgs. 81/08 per lo svolgimento dell’attività certamente pericolosa posta in essere, ovvero la formazione relativa all’utilizzo di specifico apparecchio di sollevamento e alle modalità corrette di configurazione dell’imbracatura che avrebbero potuto evitare l’infortunio. Infatti nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) del cantiere non era richiamata alcuna documentazione relativa a tale formazione, né tantomeno ne aveva una copia il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che solo in un secondo momento ha fatto pervenire la documentazione inviatagli dalla ditta esecutrice, da cui risultava che in nessuno degli eventi formativi organizzati dalla società erano però stati presenti i due lavoratori impiegati in quel cantiere.

Inoltre la sentenza di primo grado ha ricostruito che la cinghia utilizzata per il sollevamento del pozzetto era molto usurata e, successivamente all’infortunio, era stata sostituita da un’altra cinghia meno rovinata durante l’intervento dei soccorritori del 118, come dichiarato anche dal lavoratore infortunato.

ATTESTATO DI FORMAZIONE FALSO

Come se non bastasse la società ha fornito, in seguito alle richieste di documentazione, un attestato falso relativamente alla formazione del lavoratore che stava utilizzando la gru per la movimentazione del pozzetto, e che ha cagionato l’infortunio.

La falsità di tale attestato è poi stata dimostrata dagli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione, risultando che il progressivo indicato nell’attestato riguardava un altro lavoratore ed un diverso corso di formazione.

ESIBIZIONE DI ATTESTATI FALSI: UNA BUGIA DALLE GAMBE CORTE…

Va detto che gli organi di controllo possono agevolmente verificare la validità e veridicità di un attestato, scoprendo i falsi, rivolgendosi direttamente agli enti di formazione: il nostro ente di formazione Vega Formazione riceve frequenti richieste di verifica da parte degli enti di controllo impegnati nelle loro attività di accertamento. Pertanto, l’esibizione di attestati falsi è un comportamento non solo rilevante ai fini della colpa, aggravante per il datore di lavoro ed eticamente scorretto, ma anche facilmente rilevabile con una semplice verifica.

Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto il fatto di produrre un documento falso all’organo di vigilanza come rilevante al fine di negare le attenuanti all’imputato, in quanto denota un negativo giudizio sulla personalità dello stesso.

NORMATIVA SUL CORRETTO UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Quanto successo rappresenta in pieno i rischi legati all’uso degli apparecchi di sollevamento. Le varie situazioni di rischio possono comportare infortuni sia per gli operatori addetti all’uso di queste attrezzature, che per gli altri lavoratori che operano negli stessi ambienti di lavoro.

I rischi possono essere relativi alle caratteristiche del mezzo, del carico trasportato, dell’ambiente in cui esso opera, nonché alle modalità di utilizzo.

Considerati i rischi associati all’impiego di tali apparecchi risulta quindi necessario formare, informare ed addestrare i lavoratori addetti al loro utilizzo, come anche previsto dal D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento agli artt. 36, 37, 71, 73.

Per apparecchio di sollevamento si intende un apparecchio destinato ad effettuare un ciclo di sollevamento di un carico sospeso, tramite gancio o altro organo di presa (alcuni esempi sono il carroponte, l’autogru, i paranchi, le gru a bandiera, ecc.).

Come previsto dall’articolo 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08 è il Datore di Lavoro che deve garantire che l’uso di tali attrezzature sia riservato ai soli lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati da tecnici qualificati.

Visita i corsi di Vega Formazione relativi agli apparecchi di sollevamento:

APPROFONDIMENTI…

Per coloro che fossero interessati, è possibile scaricare il testo della sentenza della Cassazione Penale, Sez. 7, 17 aprile 2019, n. 16715.

Per approfondire la normativa relativa alle attrezzature di sollevamento, proponiamo i seguenti contenuti tecnici sul nostro sito:

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Vega Formazione, ente Accreditato dalla Regione Veneto, eroga corsi per la formazione sulle attrezzature di lavoro e sul loro uso nell’ambito del lavoro.

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