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CASSAZIONE: INFORTUNIO PER GESTO IMPRUDENTE DEL LAVORATORE

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Con la Sentenza del 22 settembre 2017, n. 43843, la Cassazione Penale affronta il tema dell’infortunio sul lavoro conseguente ad un comportamento imprudente del lavoratore.
L’infortunio è avvenuto durante l’uso di un vaglio rotativo, ossia un impianto meccanizzato per il lavaggio e recupero delle sabbie derivanti dalla pulitura delle strade, composto da un nastro trasportatore, con nastro dosatore del vaglio a tamburo, da un trasportatore a nastro per scarico del materiale vagliato, da nastri per il cumulo dei materiali vagliati e da un quadro di comando.
Il lavoratore infortunato, tentando di rimuovere della terra accumulatasi in prossimità di un rullo di trasmissione del nastro trasportatore, si faceva schiacciare la mano tra il rullo di trasmissione e il primo cuscinetto guida del nastro superiore. La macchina risultava priva di appositi carter di protezione che avrebbero impedito il contatto con le parti in movimento, peraltro previsti ed installati dal fornitore della macchina. La casa costruttrice infatti, anche nel periodo di formazione ai lavoratori, aveva segnalato, nella documentazione tecnica di sicurezza consegnata all’acquirente, la necessità che il carter di protezione non fosse mai rimosso per evitare il contatto con le parti in movimento e che ogni intervento di manutenzione o pulizia fosse effettuato previa verifica della esclusione al 100% di un avvio accidentale del macchinario.

Pur a fronte di un comportamento imprudente del lavoratore, riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, il Datore di Lavoro e il Dirigente dell’azienda sono stati considerati responsabili delle lesioni cagionate durante l’utilizzo di un macchinario.
Secondo la Corte di Cassazione, la decisione della Corte d’Appello è del tutto conforme alla giurisprudenza, che ha più volte affermato che “In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale” (cfr. Sez. 4 n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259127). Sempre con riferimento al concetto di “atto abnorme”, si è pure precisato che tale non può considerarsi il compimento da parte del lavoratore di un’operazione che, pure inutile e imprudente, non sia però eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez. 4 n. 7955 del 10/10/2013 Ud. (dep. 19/02/2014), Rv. 259313).

Per la consultazione integrale della Sentenza della Cassazione Penale n. 43843 del 22 Settembre 2017 è possibile scaricare l’allegato messo a disposizione da Vega Engineering.

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