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CASSAZIONE E APPALTI: ANNULLATA RESPONSABILITA’ DEL A.D.

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31410 del 23 giugno 2017, affronta il tema della responsabilità del Committente degli appaltatori / subappaltatori per la mancata segnalazione di un rischio specifico di caduta. Oggetto dell’appalto erano lavori per la riparazione di un gruppo frigo di un impianto di condizionamento di una banca, lavori appaltati dalla stessa banca alla ditta “Y S.R.L.”, la quale li aveva poi subappaltati alla ditta “X S.R.L.”. Il gruppo frigorifero da riparare si trovava in un vano accessorio di pertinenza della banca, raggiungibile da un cortile esterno; il locale era accessibile, carponi, attraverso uno sportello metallico di piccole dimensioni. L’operaio vi accedeva ed iniziava a lavorare sul gruppo frigo, quando ad un certo punto, nel rispondere al telefono cellulare, si spostava all’indietro e inavvertitamente calpestava una zona del pavimento, composta da lastre in plexiglass, le quali cedevano sotto il peso del lavoratore, provocandone la caduta nel vano sottostante (un corridoio di sicurezza della banca) tre metri più in basso.

IL FATTO
La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, con cui veniva condannato per il reato di lesioni personali commesse ai danni di un operaio, il Datore di Lavoro dell’impresa Y S.r.l., che svolgeva i lavori in subappalto.
Nella sentenza si rimprovera a P.T., quale amministratore delegato della “Y S.R.L.”, di non aver rilevato e segnalato alla subappaltatrice “X S.R.L.” il rischio specifico di caduta correlato alla presenza, nel vano di lavoro, di una porzione di pavimento non calpestabile. Secondo il giudice di merito tale obbligo incombeva, in prima battuta, sulla banca committente ed, in seconda battuta, sulla ditta appaltatrice “Y S.R.L.”, che in veste di subappaltante aveva a sua volta l’onere di verificare essa stessa l’effettivo stato dei luoghi, allo scopo di rendere edotta l’impresa subappaltatrice del suddetto rischio, secondo un sistema a cascata necessariamente coinvolgente tutta la catena delle posizioni di garanzia deputate ad assicurare una tutela del lavoratore attraverso l’adozione di appropriate misure di prevenzione

IL RICORSO IN CASSAZIONE
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il ricorrente non ha commesso il fatto.
Nel caso di cui si tratta è indubbio che la banca (committente) aveva un obbligo di informazione, cooperazione e coordinamento verso tutte le imprese coinvolte nell’appalto da eseguirsi nei propri locali, con la conseguenza che solo ad essa era riconducibile la posizione di garante dello specifico rischio riguardante l’ambiente di lavoro su cui dovevano operare le ditte appaltatrici (e nello specifico la sola ditta subappaltatrice)“.
Sotto questo profilo il richiamo alla disciplina di cui all’art. 26, comma 1, lett. b) fatto dalla Corte di Appello per fondare l’obbligo di informativa a carico della ditta amministrata da P.T. è del tutto erroneo giuridicamente perché incongruo rispetto ai dati fattuali emersi ed evidenziati dagli stessi giudici di merito. “In altri termini l’imputato, lungi dall’essere artefice della condotta omissiva addebitabile (e addebitata) al responsabile della banca committente, ne è stato la prima vittima, in quanto sullo stesso non gravava alcun obbligo, in mancanza di situazioni di rischio interferenziale coinvolgenti i propri lavoratori e quelli della ditta subappaltatrice, di fornire dettagliate informazioni su locali che non erano di sua pertinenza ma che erano nella esclusiva disponibilità della banca committente.
Conseguentemente l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio, poiché l’unico profilo di colpa specifica che risulta addebitato al amministratore delegato della ditta subappaltante, in relazione alla violazione dell’art. 26, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/08, è risultato inconsistente per violazione di legge, per cui si deve concludere nel senso che il ricorrente non ha commesso il fatto.”

Per la consultazione integrale della Sentenza della Cassazione Penale n. 31410 del 23 giugno 2017 è possibile scaricare l’allegato messo a disposizione da Vega Engineering.

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