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CASSAZIONE: CONDOTTA IMPRUDENTE DEL LAVORATORE E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

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La Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. Pen., Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25561, affronta il tema della responsabilità del Datore di Lavoro a fronte di un comportamento imprudente tenuto dal lavoratore, laddove si evidenzino carenze nella valutazione del rischio e nella scelta delle corrette misure di sicurezza, attrezzature e procedure di lavoro.

IL FATTO
Il caso in questione riguarda il Datore di Lavoro di un’azienda condannato per non aver fornito una ganascia idonea per il sollevamento di una colonna durante le operazioni di montaggio di una pressa, cagionando la morte di un dipendente per schiacciamento.
Nella fattispecie, il Datore di Lavoro, con negligenza, imprudenza, imperizia, nonché in violazione dell’art. 35, comma 1, D.L.vo 494/1995 (ndr. art. 35, comma 1, D.Lgvo 626/1994) disponeva o consentiva che il lavoratore effettuasse operazioni di montaggio di una pressa, non fornendo allo stesso attrezzatura idonea ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Durante l’attività, il lavoratore si collocava in una posizione nella quale, a seguito dello scivolamento della colonna della pressa verso il basso, in quanto non trattenuta da idonea ganascia, subiva lo schiacciamento della testa con conseguente decesso del lavoratore.
Il Tribunale di TorinoSezione Distaccata di Susa– in data 10/12/2009, ha condannato il Datore di Lavoro alla pena di mesi 6 di reclusione perché ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 589, comma 2, c.p..
La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, ha ridotto la pena a 4 mesi di reclusione.

IL RICORSO IN CASSAZIONE
Avverso tale sentenza d’appello, il Datore di Lavoro ha fatto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando: “Vizi motivazionali in relazione alla manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. Deduce che l’evento mortale si verificò dunque esclusivamente in conseguenza della improvvida ed imprevedibile scelta dell’esperto lavoratore di non rispettare il POS e di non più ripetere le stesse corrette manovre che già aveva compiuto in precedenza per le due prime colonne“.
La Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso.
Innanzitutto va evidenziando che il Giudice del merito ha: “[…] ineccepibilmente in questa sede, affermato che all’epoca dell’infortunio, il POS della X S.r.l. non prevedeva alcuna valutazione del rischio della specifica attività in questione e dei rischi connessi all’impiego delle ganasce nelle procedure di montaggio di parti strutturali delle presse, così come «pacificamente emerso dall’istruttoria e nemmeno negato dall’appellante»“.
In aggiunta, la Corte territoriale (conformemente a quanto asserito nella sentenza di primo grado) ha correttamente rilevato che le ganasce utilizzate in occasione dell’infortunio erano inidonee alla specifica attività in atto ed ai pesi e le sollecitazioni che esse dovevano sopportare.
Infine, la Corte di Cassazione rileva che “Correttamente la Corte territoriale ha affermato che alcuna abnormità delle condotta del lavoratore «ricorre certo nel caso di specie, ove le concrete modalità esecutive adottate dalla vittima rientra pienamente nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quanto ritengono di aver acquisito competenza ed abilità nelle proprie mansioni, o quando ritengono che in tal modo sia possibile una accelerazione del lavoro. Laddove, in definitiva, il comportamento, sia pure imprudente, tenuto dal P.S. non può, in alcun modo considerarsi dato idoneo ad escludere la sussistenza della colpa sopra identificata a carico dell’odiemo imputato, né, tanto meno, ad introdurre una causa di per sé sola sufficiente a determinare l’evento, e, dunque, ad escludere il nesso eziologico tra le violazioni alle regole cautelari poste in essere dal DF.G. e l’evento delittuoso“.

Per la consultazione integrale della Sentenza della Cassazione Penale n. 25561 del 23 maggio 2017 è possibile scaricare l’allegato messo a disposizione da Vega Engineering.

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