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CASSAZIONE: COLPA DEL COMMITTENTE PER INFORTUNIO A LAVORATORE IN APPALTO.

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Con sentenza della Cassazione Penale, Sezione Quarta, del 17 dicembre 2014, n. 52446, viene stabilita l’inammissibilità dei ricorsi dell’appaltatore e del committente riguardo al giudizio di colpevolezza, a loro ascritto, in merito ad un caso di infortunio sul lavoro capitato ad un dipendente dell’appaltatore mentre svolgeva la sua mansione di carpentiere all’interno di un cantiere edile gestito dall’impresa del committente.
Infatti, specifica la sentenza: “omettendo di assicurare che le aperture lasciate sui solai e lucernari fossero dotate di normale parapetto, ovvero coperte con tavolato solidamente fissato, cagionavano al lavoratore … lesioni personali gravi, consistite in frattura biossea della gamba destra e contusioni escoriate della mano sinistra, dato che questi era precipitato da un’altezza di circa 3 m in seguito al cedimento di due tavole di legno poste a copertura del vano ascensore”.
La Corte di Cassazione considerato che il dovere di sicurezza nel caso di lavori svolti in esecuzione di contratti d’appalto o d’opera si riferisce all’appaltatore e al committente, e che ciò non può essere sempre applicato in automatico, ha ritenuto che nel caso specifico ci fosse “imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro” anche da parte del committente. Infatti la corte territoriale ha verificato che, a fronte dell’inadeguatezza organizzativa della ditta in appalto, lo stesso committente ha organizzato i ponteggi, e che il committente si recava in cantiere con frequenza tale da non poter essere ignaro della chiara situazione di pericolo connessa con l’inadeguata copertura del vano ascensore.

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