fbpx Skip to content

CARATTERISTICHE E LIMITI DEL LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO

25096

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

La Corte di Cassazione ha preso in esame il caso della morte di un operaio che rimaneva mortalmente folgorato a causa del contatto con una linea elettrica a media tensione di un’asta metallica della lunghezza di circa 4 metri che stava utilizzando per allineare le tegole della copertura del villino di proprietà del committente.
A seguito dell’infortunio, il Tribunale riteneva responsabile dell’accaduto il committente per la sua condotta colposa, negligente ed imprudente, per aver commissionato all’operaio la realizzazione dell’opera in argomento ad una distanza dalla linea elettrica inferiore ai 5 m stabiliti dall’art. 11 del D.P.R. n. 164/1956 e per non aver informato del pericolo dovuto alla presenza della linea elettrica stessa e lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo di non svolgere alcuna attività di impresa ed essendosi limitato ad affidare dei lavori su di un bene proprio. Quindi il rapporto di lavoro non poteva essere considerato subordinato, dovendo invece lo stesso essere inquadrato nell’ambito del contratto di prestazione d’opera disciplinato dall’articolo 2222 cod. civ.. Di conseguenza, l’obbligo previsto dall’articolo 11 del D.P.R. richiamato, incombeva semmai su chi ha diretto i lavori, e non né vi era l’obbligo da parte del committente di rendere edotti gli operai dell’esistenza di linee elettriche.

La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso ed in merito al rapporto di lavoro ha posto in evidenza che l’operaio era stato direttamente contattato ed assunto dal committente come manovale per l’esecuzione di uno specifico lavoro e che, a parte gli attrezzi di uso strettamente personale (la cazzuola ed il metro), egli utilizzava materiale ed attrezzature messe a disposizione dal committente; per cui era da ritenere subordinato. Né assumeva valore alcuno il fatto che, come sostenuto dal difensore, il committente non aveva fornito alcuna indicazione su come eseguire i lavori.
La Sez. IV ha evidenziato inoltre che “colui che da in concreto l’ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce delle direttive in ordine alle modalità di esecuzione dello stesso, assume di fatto la mansione di dirigente, con il conseguente dovere di accettarsi che il lavoro venga compiuto nel rispetto delle norme antinfortunistiche.
La Suprema Corte ha posto inoltre in evidenza che “elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa questa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e coordinamento con l’attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto”.
La Sez. IV ha concluso ribadendo che “come correttamente rilevano i giudici di merito, le situazioni di rischio, esistenti nel luogo ove veniva eseguito il lavoro di cui trattasi, erano talmente macroscopiche ed evidenti che non potevano essere ignorate dall’imputato, il quale non ha neanche, quale minimo comportamento improntato a prudenza, avvertito gli operai della presenza a meno di tre metri dal tetto dei fili dell’alta tensione”.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679