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CANTIERI EDILI: PIENA RESPONSABILITA’ PER IL SUBAPPALTATORE

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La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con Sentenza n. 42447 del 05/11/2009 ha respinto il ricorso di un subappaltatore condannato per le lesioni subite da un operaio.
La Cassazione ha chiarito che “Nel caso in cui in un cantiere operino più imprese, per l’affidamento di subappalti, questa Corte di legittimità ha ripetutamente stabilito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali”.
La Cassazione, inoltre, conclude: “In ragione dei ricordati principi, il subappaltatore non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l’appaltatore ed un rappresentante del committente”.

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