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CANTIERI EDILI: LE INDICAZIONI PER IDENTIFICARE UN LAVORATORE AUTONOMO

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Si segnala la Circolare del Ministero del Lavoro del 4 luglio 2012, n. 16 (Prot. 37/0012271/MA007.A001) recante indicazioni per il personale ispettivo per meglio identificare ed individuare il lavoratore autonomo nell’ambito delle attività edilizie.
Nella circolare è messo in risalto l’espediente utilizzato da parte di “sedicenti” lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all’art. 2222 del C.C., che di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

Il lavoratore autonomo, così come definito nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 è “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”; da tale principio discendono le indicazioni per individuare l’autenticità della sua figura in cantiere.

Nella Circolare il Ministero del Lavoro evidenzia che elemento significativo dell’autonomia è il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature – che deve risultare dal registro dei beni ammortizzabili – da cui sia possibile evincere una effettiva capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire.

Al contrario, non rileva la proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, anche se a titolo oneroso. Anzi, la suddetta circostanza per il Ministero, rappresenta un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.

Ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell’edilizia (in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate) il riscontro di un’eventuale monocommittenza.

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