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CAMPI ELETTROMAGNETICI: RINVIATA L’ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE AL 31 OTTOBRE 2013. MA COSA CAMBIA DAVVERO?

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RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Il Parlamento Europeo ha rinviato al 31 Ottobre 2013 l’applicazione della direttiva 2004/40/CE sui campi elettromagnetici, recepita dal Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 e la cui entrata in vigore è prevista per il 30 aprile 2012.
Ma cosa cambia davvero con questo rinvio?
Per chiarire meglio come affrontare la valutazione del rischio per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici, nelle more dell’entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE, Vega Formazione ha organizzato un seminario di approfondimento dal titolo “CAMPI ELETTROMAGNETICI: COME VALUTARE IL RISCHIO PRIMA E DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE” il giorno 8 maggio a Padova.

RINVIO ENTRATA IN VIGORE DIRETTIVA 2004/40/CE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI: IL COMUNICATO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Questa nuova scadenza ci darà uno spazio di manovra necessario per trovare un possibile accordo con il Consiglio relativamente alla nuova proposta. Al fine di proteggere i lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici è necessaria una nuova legislazione, prima del termine della legislatura, che prenda in considerazione le specificità delle diverse attività settoriali” riporta in un comunicato stampa relativo al rinvio della direttiva sui campi elettromagnetici la deputata francese del Parlamento Europeo Elisabeth Morin-Chertier.

La Commissione Europea aveva inizialmente proposto di rinviare l’applicazione della direttiva 2004/40/CE al 30 aprile 2014 sulla protezione dai rischi per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici, ma su richiesta dei Ministri del Parlamento Europeo la moratoria è stata estesa solo sino al 31 ottobre 2013, in attesa di adottare una nuova legislazione prima del termine della legislatura.

MOTIVAZIONE DEL RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI
La Direttiva 2004/40/CE, relativa alla protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici, recepita dal Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08, ha sollevato alcune preoccupazioni, in particolare da parte della comunità medica, in merito ai valori limite di esposizione stabiliti dalla medesima, che limiterebbero infatti in modo sproporzionato l’uso e lo sviluppo delle applicazioni mediche di risonanza magnetica (RM), considerate oggi uno strumento indispensabile per la diagnosi e la cura di varie malattie.

La Commissione Europea ha pubblicato una nuova proposta di direttiva per la protezione da campi elettromagnetici il 14 giugno 2011: al momento tale proposta è al vaglio del comitato per l’Occupazione e gli Affari Sociali.

Il provvedimento legislativo europeo che determina il rinvio dell’entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE sulla protezione dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici è costituito dalla Direttiva 2012/11/UE , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea del 24/04/2012: tale provvedimento modifica la Direttiva 2004/40/CE, rendendo di fatto, ai sensi dell’art. 306 del D. Lgs. 81/08, automaticamente recepito anche nella legislazione italiana il rinvio al 31/10/2013 dell’entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII.
Ma cosa cambia effettivamente per la valutazione del rischio da campi elettromagnetici con questa proroga e quali novità sono in arrivo con la nuova proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori?

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI: COME EFFETTUARLA IN ATTESA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE?
Com’è noto, la valutazione di tutti i rischi per i lavoratori è un obbligo a carico del datore di lavoro previsto dalla Direttiva quadro 89/391/CEE, recepita in Italia prima dal D. Lgs. 626/94 ed ora dal D. Lgs. 81/08.

Pertanto, il rinvio dell’entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 determina la non definizione di legge, nel D. Lgs. 81/08, di valori limite e d’azione relativi all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, mantenendo comunque l’obbligo di valutazione di tale rischio.

Infatti, va precisato che gli studi sui rischi per la salute dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici, che hanno condotto alla definizione della Direttiva 2004/40/CE, in particolare condotti dal ICNIRP, non sono stati confutati.
L’evidenza di effetti acuti dei campi elettromagnetici sull’uomo è accertata, come nuovamente confermato dal ICNIRP nella sua più recente pubblicazione del 2010, allegata alla presente.
Ricordiamo altresì che per quanto concerne gli effetti a lungo termine non vi sono invece evidenze altrettanto chiare, anche se l’Istituto dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (IARC) ha classificato:

– nel 2002 i campi magnetici a bassa frequenza come cancerogeni di categoria 2B, in particolare sulla base delle indagini epidemiologiche relative alla leucemia infantile (si veda il volume 80 delle monografie IARC “Non-Ionizing Radiation, Part 1: Static and Extremely Low-Frequency (ELF) Electric and Magnetic Fields“);
– nel 2011 (si veda l’allegato alla presente) i campi elettromagnetici prodotti dai telefoni cellulari come cancerogeni di categoria anch’essi 2B, in particolare per quanto concerne l’insorgenza di cancro al cervello (glioma).

In definitiva, il rinvio dell’entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE, recepita in Italia dal Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08, anziché rappresentare una semplificazione, determina ulteriori dubbi per i datori di lavoro e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione: la risposta più coerente è quella di effettuare comunque una valutazione, sulla base della normativa tecnica vigente (in particolare la norma EN 50449 e le norme CEI 211-6 e CEI 211-7), utilizzando come valori limite di confronto:

1. comunque quelli previsti nella Direttiva 2004/40/CE
2. o, in alternativa, quelli indicati dal ICNIRP nelle sue più recenti pubblicazioni, tra le quali LINEE GUIDA PER LA LIMITAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI VARIABILI NEL TEMPO (1 Hz – 100 kHz) pubblicate nel 2010 ed allegate alla presente.

COME CENSIRE I CAMPI ELETTROMAGNETICI PERICOLOSI?
Per verificare la presenza di tali sorgenti Vega Engineering ha predisposto un modulo con una check-list per “censire” i vari impianti e le apparecchiature presenti nei luoghi di lavoro che sono fonte di campi elettromagnetici:
per scaricare il modulo visita la sezione Modulistica sicurezza del nostro sito.

Per ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio da campi elettromagnetici si rimanda all’approfondimento Campi elettromagnetici: dal 30 aprile in vigore il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

LA NUOVA PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE DA CAMPI ELETTROMAGNETICI DEL PARLAMENTO EUROPEO: PRINCIPALI NOVITA’
Ma cosa prevede la nuova proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici attualmente allo studio da parte del Parlamento Europeo?

Lo scopo che si prefigge la nuova proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici è di allineare i dati agli ultimi risultati scientifici relativi ai rischi dell’esposizione ai campi elettromagnetici, evitando una limitazione alle attività mediche ed industriali che fanno uso di apparecchiature che prevedono l’uso di campi elettromagnetici intensi (risonanza magnetica per immagini).

Le principali modifiche proposte sono:
– definizioni più chiare, soprattutto sugli effetti nocivi per la salute
– introdotti i valori di riferimento e modificati i valori limite e d’azione dei campi elettromagnetici per le alte frequenze 100kHz – 300GHz
– introduzione di indicatori volti a facilitare le misurazioni di calcolo e fornire orientamenti per la presa in considerazione delle incertezze di misura
– introduzione di orientamenti per garantire valutazioni semplificate per agevolare le PMI
– maggiore flessibilità ammettendo deroghe per il settore industriale e militare
– inclusione di un fondamento per la sorveglianza sanitaria
– attenzione al caso specifico del settore medico, in particolare per quanto concerne i campi elettromagnetici presenti nella risonanza magnetica (RMI)
– introduzione di misure complementari non vincolanti.

Tra le principali novità, le tabelle modificate dei valori limite, di orientamento e d’azione dei campi elettrici e magnetici sono divise per campi di frequenza da 0 a 100kHz e da 100kHz a 300GHz. Inoltre i nuovi valori limite d’esposizione indicati in V/m, risultano da calcoli mediati sul corpo umano. I valori coincidono con quelli riportati nella tabella “Restrizioni di base per l’esposizione ai campi elettromagnetici” della Guida ICNIRP del 2010 allegata alla presente.
Valori di orientamento e valori d’azione inseriti nella medesima tabella: si prevedono due tabelle separate per campo elettrico e campo magnetico (si parla solo di induzione magnetica e non più anche di intensità di campo magnetico). I valori di orientamento sono uguali ai valori espressi nella tabella “Livelli di riferimento” della Guida ICNIRP 2010 per la maggior parte delle frequenze.

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