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AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: COSA SUCCEDERA’ DOPO GIUGNO 2012?

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AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: COSA ACCADE DOPO IL 30 GIUGNO 2012?
L’art. 29 del D. Lgs. 81/08, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, prevede al comma 5 la possibilità, per aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di effettuare la valutazione dei rischi “sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f)”.
Com’è noto, l’art. 6 stabilisce la definizione, la composizione e i compiti della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, questi ultimi indicati al comma 8 dello stesso articolo.
Tra i compiti stabiliti, appunto, al comma 8, la lettera f) si riporta che la Commissione Consultiva Permanente dovrà: “[…] elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano”. Ad oggi tale previsione risulta disattesa, benché recentemente la stessa Commissione abbia confermato che sono in corso i lavori per la definizione di tali procedure.

Ritornando quindi alla lettura del comma 5 dell’art. 29 del D. Lgs 81/08, nel secondo capoverso si riferisce che: “Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g)”. Evidentemente lo stesso legislatore non contava sulle proprie capacità di legiferare nei tempi da lui stesso imposti (!), stabilendo pertanto un tempo limite oltre il quale l’autocertificazione della valutazione dei rischi non sarà più possibile.

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: QUALE IDONEITA’ E QUALI REQUISITI RISPETTARE?
Dalla lettura dello stesso comma, che riconosce una “deroga” ad uno degli adempimenti previsti nello stesso, appare peraltro chiaro che lo stesso legislatore riconosceva nell’autocertificazione della valutazione dei rischi uno strumento non del tutto adeguato, dal momento che ne stabilisce una fine certa entro un certo termine. Va detto che tale disposto “semplificativo” degli adempimenti del Decreto Legislativo 81/08, benché condivisibile nello spirito, soprattutto se applicato alle realtà più semplici e con rischi residui minimali, è però modulato su un criterio errato (il numero di lavoratori) e del tutto contrario alla ratio della stessa legge: non risulta infatti possibile, a parere dello scrivente, eseguire una valutazione dei rischi in modo del tutto “astratto”, senza cioè trasferire l’identificazione e valutazione dei rischi, nonché l’identificazione delle misure di sicurezza, su un supporto fisico (o informatico) di qualsivoglia tipologia, che consenta comunque la sintesi, la rilettura, la chiara definizione ed “archiviazione” dei risultati ai quali la valutazione dei rischi svolta a condotto.

Tale lettura sembra confermata dalla Corte di Cassazione Penale, III sezione che, seppur in un ambito ben specifico, ossia i lavori in cantieri temporanei e mobili, con la sentenza n. 23968 del 15/06/2011, introduce il concetto che, la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi non esonera “anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico” rispetto a quello previsto per chi non beneficia di tale semplificazione, ma che deve “comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”.

Alla luce delle considerazioni precedenti appare già oggi necessario, per le aziende con meno di 10 lavoratori, non tanto procedere ad una semplice “autovalutazione dei rischi”, bensì ad una valutazione semplificata, che consenta comunque di indicare chiaramente alcuni aspetti valutati, nonché le misure di sicurezza previste.
In tal senso, Vega Engineering ha predisposto un fac simile per la valutazione dei rischi semplificata (ovvero per una autocertificazione della valutazione dei rischi “articolata”), disponibile nella sezione modulistica del nostro sito.

Per ulteriori informazioni in merito contattate i ns. tecnici telefonicamente, oppure utilizzando il link sottostante.

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