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AUMENTATE LE SANZIONI IN CASO DI LAVORO IN NERO

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Il Decreto Legge n. 19/2024 (noto anche come Decreto PNRR 4) entrato in vigore il 2 marzo 2024, tra le altre novità, ha introdotto modifiche alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare. Tra queste troviamo l’inasprimento delle sanzioni amministrativo-pecuniarie per i datori di lavoro che impiegano lavoratori in nero.

Vediamo nel dettaglio i nuovi importi definiti con il Decreto PNRR 4 di marzo 2024.

LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO PNRR 4

Con l’art. 29, comma 3, il Decreto Legge n. 19/2024 ha sostituito il punto 1) della lettera d) dell’articolo 1, comma 445, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con il seguente testo: “del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18 -bis , commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”.

In sostanza, rispetto alla precedente versione, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono aumentati del 30% gli importi delle sanzioni in caso di lavoro in nero.

QUALI SONO I NUOVI IMPORTI DELLE SANZIONI PER IL LAVORO IRREGOLARE?

Con gli aumenti introdotti dal decreto legge n. 19/2024, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, dal 2 marzo 2024 le nuove sanzioni amministrative pecuniarie ammontano a:

  1. da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  2. da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  3. da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Di seguito riportiamo uno schema con gli importi delle sanzioni per ciascun lavoratore in nero di cui viene accertata la presenza:

Legge n. 73/2002
(dal 24/02/2002)
Legge n. 145/2018
(+20%, dal 01/01/2019 al 01/03/2024)
Decreto legge n. 19/2024
(+30%, dal 02/03/2024)
Lavoratore irregolare impiegato
sino a 30 giorni di effettivo lavoro
Da € 1.500 a € 9.000Da € 1.800 a € 10.800Da € 1.950 a € 11.700
Lavoratore irregolare impiegato
da 30 a 60 giorni di effettivo lavoro
Da € 3.000 a € 18.000Da € 3.600 a € 21.600Da € 3.900 a € 23.400
Lavoratore irregolare impiegato
oltre 60 giorni di effettivo lavoro
Da € 6.000 a € 36.000  Da € 7.200 a € 43.200  Da € 7.800 a € 46.800

L’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra spetta agli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.

Secondo le indicazioni contenute alla lettera e) dell’articolo 1, comma 445 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le maggiorazioni vengono raddoppiate qualora, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

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