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ATTREZZATURE DI LAVORO: I TERMINI PER LA PRIMA VERIFICA PARTONO DALLA DATA DI RICHIESTA

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La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” ha introdotto una precisazione in materia di verifica delle attrezzature di lavoro, correggendo quanto aveva previsto il Decreto Legge n. 69/2013 (c.d. “Decreto Fare”), convertito in Legge n. 98/2013.

Il Decreto Legge n. 69/2013 prevedeva che il datore di lavoro sottoponesse le attrezzature di lavoro, previste dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, a verifiche periodiche con le seguenti tempistiche:
– 45 giorni i termini per la prima verifica (precedentemente erano 30);
– 30 giorni per le verifiche successive (termine invariato).
I termini per la prima verifica si computavano a partire dal giorno della messa in servizio.

La Legge n. 125/2013, modificando il testo dell’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 che regola la materia, precisa che i 45 giorni previsti per la prima verifica si computano a partire dal giorno della richiesta. Il testo del comma 9-quinqiues del D.L. 101/2013 prevede infatti che:

“9-quinquies. All’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta”.”

Per visualizzare la Legge n. 125/2013 di rimanda alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 30/10/2013.
Il provvedimento è entrato in vigore il 31 ottobre 2013.

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