ATTREZZATURE DI LAVORO: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO
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Si segnalano le seguenti Circolari pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione dedicata alla Legislazione:
– Circolare n. 22 del 13 agosto 2012 Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 e nell’Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Nella Circolare n. 22 si riporta:
[…] Come è noto il Decreto ministeriale 11 aprile 2011, nell’Allegato II, punto 5.4 “Disposizioni transitorie”, dispone che “Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia all’INAIL e alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo possesso, riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982, rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive alla prime.”
Al riguardo d’intesa con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 11/04/2011, si chiede a codeste Direzioni Territoriali di trasmettere, nel più breve tempo possibile, l’intera documentazione relativa:
– ai ponteggi sospesi motorizzati,
– alle attrezzature speciali di cui al punto 9 dell’Allegato A del D.M. 04/03/1982 (compresi i carri raccogli frutta);
alle sedi INAIL ex ISPESL, territorialmente competenti, nel caso di attrezzature mai sottoposte a verifica periodica o alle sedi ASL/ARPA, territorialmente competenti, nel caso di attrezzature già verificate. […]
– Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti
I chiarimenti riguardano i seguenti punti:
1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali
2. Applicabilità dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro
3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolari superiori a 116 kW e serbatoi di GPL
5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
6. Ponti sollevatori per veicoli
7. Carrelli commissionatori
8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività
9. Spostamento delle attrezzature di lavoro
10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11/04/2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Documenti correlati
- Circolare-n22-13-08-2012.pdfAccedi per scaricare
- Circolare-n23-13-08-2012.pdfAccedi per scaricare
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