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ATTIVITÀ NON NORMATE: IL D.M. 03/08/2015 SARÀ L’UNICO RIFERIMENTO

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Nella seduta del 21 febbraio 2019 il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, organismo collegiale in seno al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che aggiorna ed elabora le normative di prevenzione incendi, ha approvato un provvedimento che si prevede per tutte le attività non normate, cioè sprovviste di regola tecnica di avere come unico riferimento il D.M. 3 agosto 2015 (cosiddetto “Codice di prevenzione incendi“).

Invece le attività provviste di una regola tecnica potranno continuare ad usufruire del “doppio binario” integrando le indicazione del Codice di Prevenzione Incendi con la regola tecnica verticale.
La pubblicazione di tale provvedimento è prevista tra circa 2 mesi, mentre l’entrata in vigore avverrà dopo un periodo di ulteriori 6 mesi.

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