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ASSUNZIONE INCARICO “RSPP” DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

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QUANDO E COME IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE LA FUNZIONE DI SPP?
Ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall’Allegato II del D. Lgs. 81/08 stesso, dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Tale opportunità è particolarmente utilizzata in aziende di piccole dimensioni, laddove è più complesso disporre nell’organizzazione interna di specifiche figure competenti e dedicate alle attività di programmazione e individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Va precisato che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione nei limiti di quanto previsto nell’Allegato II del D. Lgs. 81/08, ossia come di seguito riportato:
– aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
– aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
– aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
– altre aziende fino a 200 lavoratori.

LA COMUNICAZIONE AL RLS: ECCO IL VERBALE DA UTILIZZARE
Per informazione preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dello svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Vega Engineering rende disponibile un Fac-simile liberamente scaricabile e compilabile.

PER SCARICARE IL MODULO, CLICCA QUI.

Per visualizzare ulteriori moduli liberamente scaricabili nella sezione “NOMINE E INCARICHI”, CLICCA QUI.

QUALE FORMAZIONE DEVE POSSEDERE IL DATORE DI LAVORO “RSPP”
Per svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Datore di Lavoro deve essere in possesso di una specifica formazione, prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Tale formazione ha una durata variabile in funzione del livello di rischio aziendale, determinato sulla base del codice ATECO. Per verificare il livello di rischio in base al Codice ATECO CLICCA QUI.
Le durate previste per la formazione “base” che deve possedere il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono le seguenti:
– 16 ore per aziende a rischio basso
– 32 ore per aziende a rischio medio
– 48 ore per aziende a rischio elevato

Periodicamente, ossia con cadenza quinquennale, il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione deve effettuare una formazione di aggiornamento, anche in modalità elearning, della durata variabile in funzione del rischio, come di seguito indicato:
– 6 ore per aziende a rischio basso
– 10 ore per aziende a rischio medio
– 14 ore per aziende a rischio elevato

Vega Formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi di formazione e aggiornamento per RSPP DATORI DI LAVORO in Aula, in Videoconferenza ed in E-learning. Per ulteriori informazioni, CLICCA QUI.

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