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APPROFONDIMENTO SULL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 PER ALCUNI COMPARTI PUBBLICI E PRIVATI

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Nell’ambito della sicurezza e salute dei lavoratori adibiti a comparti particolari, quali le Forze armate e di Polizia, i Vigili del Fuoco, il soccorso pubblico, la protezione civile, le strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché dell’istruzione di qualsiasi ordine e grado, compresa quella universitaria, della formazione artistica e coreutica, delle organizzazioni di volontariato e, infine, dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, l’art. 3 del D. Lgs. 81/2008 dispone a riguardo della piena applicazione dello stesso, indicando come sia opportuno tenere conto delle effettive esigenze connesse all’espletamento dei servizi in tali settori e delle eventuali peculiarità organizzative riscontrabili.
Lo stesso articolo richiama l’emanazione di apposite norme atte al coordinamento con le regolamentazioni specifiche già individuate da rispettivi decreti di pertinenza. La previsione inizialmente indicava la scadenza dei 12 mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico per l’emanazione dei suddetti decreti di coordinamento.
Tuttavia la scadenza prevista nell’art. 3, comma 2 e 3 del D. Lgs. 81/08 è stata prorogata a 24 mesi dalla Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 che ha convertito in legge il c.d. decreto “mille proroghe” (rif. art. 32 comma 2 bis e 2 ter).
Pertanto le disposizioni attuative dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 626/94, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione sono ancora valide sino al 16/05/2010.

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