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APPROFONDIMENTO: I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E L’ART. 30 DEL D. LGS. 81/08

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PREMESSA
Negli ultimi due anni la legislazione in materia antinfortunistica ha subito notevoli sviluppi, dapprima con Legge 123/07, quindi con il D. Lgs. 81/08, recentemente modificato dal D. Lgs. 106/09.
Particolarmente innovativo dal punto di vista sia tecnico che giuridico, se non addirittura rivoluzionario, è l’introduzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 589 e 590 c.p.), tra quelli per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01, ossia la norma che disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica: in sostanza l’azienda viene ritenuta co-responsabile del reato che comunque dal punto di vista penale è ancora attribuito ad una o più persone fisiche.
Alla luce della gravità delle sanzioni amministrative applicabili all’azienda, è opportuno effettuare un approfondimento sul modello organizzativo previsto dalla normativa avente efficacia esimente per tali reati.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231
Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto, nell’Ordinamento Giuridico italiano, la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica“.
Si tratta di un’innovazione di assoluto rilievo se si considera che la responsabilità dell’Ente si aggiunge, per la prima volta nel nostro Ordinamento, alla responsabilità della persona fisica, autrice materiale dell’illecito penalmente rilevante.
Sino all’entrata in vigore del Decreto, il principio della personalità della responsabilità penale aveva evitato all’Ente qualunque conseguenza sanzionatoria, di rilevanza penale, che non fosse l’obbligazione civile prevista dagli artt. 196 e 197 c.p., per il pagamento di multe o ammende, inflitte all’Ente solo in ipotesi di insolvibilità degli autori materiali del fatto.
Per la prima volta il nuovo regime di responsabilità coinvolge, nella repressione di determinati illeciti penali, il patrimonio degli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi.
Infatti, in caso di commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, è prevista l’applicazione a carico dell’Ente, di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00 e, nei casi più gravi, l’applicazione di sanzioni interdittive quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrarre appalti con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, sino ad arrivare al commissariamento dell’Ente.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO ESIMENTE
L’art. 5 del D. Lgs. 231/01 sancisce che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio“:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella precedente lettera a).
Va segnalato che il comma 2 dell’art. 5 del Decreto sancisce che “L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi“.
Tuttavia l’art. 6 dello stesso Decreto stabilisce che l’Ente possa sottrarsi alla responsabilità sancita dall’art. 5 ove dimostri:
– di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto/reato “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
– di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del predetto modello e sull’aggiornamento dello stesso, ad un “organismo di controllo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.
Anche il D. Lgs. 81/08 richiama la possibilità di istituire un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente, dando indicazioni nell’art. 30 in merito alle caratteristiche dello stesso. Sempre l’art. 30 del D. Lgs. 81/08 precisa che i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 (quest’ultima tra l’altro certificabile da un ente accreditato) si presumono conformi ai requisiti sopra citati per le parti corrispondenti: tali norme infatti non sono completamente sovrapponibili al modello richiesto dal D. Lgs. 231/01.

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
I cosiddetti “Sistemi di Gestione” costituiscono un modello di organizzazione aziendale finalizzato alla corretta e sistematica gestione delle attività che, sulla base di una programmazione iniziale, conduce l’organizzazione stessa al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla Direzione.
I sistemi di gestione della sicurezza basati sulla norma BS OHSAS 18001 sono modelli attuabili su base volontaria da parte dell’azienda: tali sistemi sono inoltre certificabili da ente terzo accreditato.
Benché appunto caratterizzati da una volontarietà di attuazione in azienda, i sistemi di gestione della sicurezza costituiscono un’opportunità di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dei processi di gestione della sicurezza. Inoltre, le previsioni dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08 precedentemente richiamate, con la conseguente estensione delle sanzioni a carico delle aziende per eventuali infortuni previste dal D. Lgs. 231/01, evitabili a seguito dell’adozione di un modello di organizzazione sviluppabile sulla struttura del modello previsto dalla norma BS OHSAS 18001, richiama sempre più l’attenzione e l’interesse delle aziende verso tali sistemi di gestione.

CONCLUSIONI
L’odierna articolazione della normativa antinfortunistica ed in particolare l’estensione dell’applicazione del D. Lgs. 231/01, che prevede la possibile applicazione di sanzioni amministrative di notevole gravità all’azienda nei casi di infortunio causati dalla violazione delle norme di sicurezza, richiede un’attenta valutazione da parte della Direzione in merito all’opportunità di implementare un sistema di gestione della sicurezza idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’azienda.
Tale sistema di gestione potrà essere sviluppato sulla base della norma tecnica BS OHSAS 18001 o delle Linee Guida UNI-INAIL e quindi integrato sulla base dei requisiti indicati nell’art. 30 del D. Lgs. 81/08 e dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01.
L’organizzazione interna imposta da tali sistemi di gestione, purché efficacemente applicati, garantisce che tutti i lavoratori dei vari livelli aziendali siano coinvolti nell’applicazione delle misure di sicurezza, distribuendo correttamente le relative responsabilità, eventualmente trasferite per mezzo di delega di funzione, consentendo al Datore di Lavoro delegante una sistematica attività di vigilanza, ora peraltro esplicitamente richiesta dall’art. 16 del D. Lgs. 81/08 modificato dal recente correttivo.

A cura di ing. Federico Maritan

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