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APPROFONDIMENTI: I LAVORI IN QUOTA E LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 2774

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PREMESSA
I lavori in quota presentano una percentuale di rischio molto elevato per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed in particolare il rischio di caduta dall’alto è una delle maggiori cause di infortunio nelle lavorazioni dei cantieri edili.
La gravità del fenomeno è certamente sottolineata dall’evidenza fornita dai dati statistici (fonte:”Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro”): in Europa si stima che circa il 10% degli infortuni avvengano per caduta dall’alto, in genere da luoghi di lavoro sopraelevati di natura temporanea (cantieri). In merito all’incidenza delle morti sul lavoro durante i lavori in quota e causate da caduta dall’alto, si vedano anche le statistiche sugli infortuni mortali elaborate dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering.
Nell’industria italiana delle costruzioni le cadute dall’alto determinano ogni anno oltre un terzo degli infortuni con postumi permanenti e circa il 30% degli infortuni mortali. In particolare, i ponteggi e le scale, utilizzate per effettuare lavori in quota, causano quasi il 50% degli infortuni gravi.
Le cadute dall’alto sono, quindi, incidenti gravi causati spesso da carenze nella valutazione del rischio e nella progettazione e organizzazione del lavoro in quota, a partire dalla progettazione dell’opera e finendo con l’organizzazione del cantiere. Non bisogna però trascurare che spesso, oltre alle cause già citate, si individuano evidenti responsabilità dirette degli infortunati, come il mancato o errato utilizzo dei necessari DPI anticaduta (qualora siano stati forniti) ma anche, se vogliamo, indirette, per l’adozione di prassi scorrette ogniqualvolta si palesino vuoti procedurali legati alle incomplete pianificazioni delle attività da svolgere.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La procedura di valutazione dei rischi nel caso dei lavori in quota prevede una prima fase in cui viene identificato il pericolo di caduta dall’alto e stimate la probabilità di accadimento e le conseguenze di ciascun pericolo; successivamente si procede all’eliminazione o riduzione del rischio mediante l’adozione di misure organizzative/procedurali come, ad esempio, l’eliminazione della necessità di accesso alla zona a rischio, se possibile.
Occorre infatti per prima cosa evitare la caduta dall’alto, cercando di individuarne le possibili cause, che possono ad esempio essere:
– la scarsa conoscenza delle caratteristiche del piano di calpestio come portanza, stabilità o scivolosità;
– un colpo di calore o di sole (lavori all’aperto);
– un rapido abbassamento della temperatura;
– l’insorgenza di vertigini;
– l’errata progettazione dell’attività lavorativa;
– l’impossibilità di disporre di adeguati sistemi di vincolo durante i lavori in quota, già predisposti in fase di realizzazione dell’opera.
Il rischio caduta dall’alto può anche essere strettamente legato all’utilizzo dello stesso D.P.I. anticaduta, che può presentare una non corretta adattabilità, può intralciare i movimenti del lavoratore o addirittura essere causa di inciampo.
Inoltre il rischio caduta dall’alto può essere conseguenza della specificità dell’attività lavorativa svolta (di natura meccanica, termica, chimica, elettrica o legata all’utilizzo di utensili taglienti o ancora alla caduta di oggetti) o delle stesse condizioni atmosferiche.
In seguito alla caduta dall’alto, qualora si siano adottate opportune misure di protezione con sistemi di arresto caduta, si possono infine presentare ulteriori rischi che devono essere valutati ed eliminati, come l’effetto pendolo o la sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore (da gestire con una procedura nel Piano di emergenza).
In ogni caso, l’utilizzo di D.P.I. anticaduta richiede una specifica programmazione del lavoro in quota, una corretta scelta degli stessi ed una corretta ed adeguata formazione ed addestramento dei lavoratori che devono utilizzarli.

D.P.I. ANTICADUTA: CARATTERISTICHE ED OBBLIGO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO AL LORO UTILIZZO
In linea con quanto contenuto nel D. Lgs 81/08 all’art. 115, comma 1, i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto devono essere conformi alle specifiche norme tecniche. Per quanto riguarda i “sistemi per la protezione contro le cadute” la norma di riferimento è la UNI EN 363 mentre per i “sistemi di arresto caduta”, ci si riferirà alla norma UNI 11158 ed alle “Linee Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto” a cura di ISPESL, questi ultimi, in particolare, sono costituiti da un dispositivo di presa per il corpo (imbracatura UNI EN 361) ed un sistema di collegamento (cordino UNI EN 354 e connettore UNI EN 362) raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro (UNI EN 795). Essi si distinguono in base al tipo di guida: sistema anticaduta di tipo retrattile (UNI EN 360), di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida (UNI EN 353-1), di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile (UNI EN 353-2).
I “DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto” appartengono alla III categoria ai sensi dell’art.4, comma 5, del D.Lgs 475/1992 e, come tali, ai sensi dell’art. 77, comma 5, lett. a) del D.Lgs 81/08, comportano l’obbligo di provvedere all’addestramento degli utilizzatori.
Dal punto di vista sanzionatorio, rilevanti sono le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 per la mancata fornitura di D.P.I. anticaduta.

LE NOVITA’ DEL TESTO UNICO SUI LAVORI IN QUOTA, ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO (DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 N°106)
Il Testo Unico ha operato una riscrittura complessiva e coordinata delle norme in materia di lavori in quota, ampliando il ventaglio di soluzioni tecniche per la prevenzione e la protezione del rischio di caduta dall’alto previsto dalla previgente normativa (D.P.R. n. 547/1955 e n. 164/1956), a cominciare dalle definizioni stesse di lavoro in quota e di piano di riferimento rispetto al quale valutare l’altezza e passando per gli obblighi nell’uso delle attrezzature.
Come detto in precedenza, il Testo Unico, anche in termini sanzionatori, attribuisce al rischio di caduta dall’alto una rilevanza del tutto nuova rispetto al passato: in particolare, a seguito delle correzioni apportate all’Allegato I, sono state incluse in quest’ultimo le violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto, quali la “Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto”. Tale inadempienze risulta pertanto essere ricompresa tra le violazioni punite con la “sospensione dell’attività imprenditoriale” come previsto dall’art. 14 del D Lgs. 81/08.


REGIONE VENETO: LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE SUGLI EDIFICI PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA

Di particolare rilievo nell’ambito dei lavori in quota, comportanti rischio di caduta dall’alto, sono gli interventi di verifica e/o manutenzione di un edificio. Nel Veneto, la Legge Regionale n° 65/1985 impone ai Progettisti-Coordinatori di prevedere tra la documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo o alla denunzia di inizio attività anche specifiche indicazioni sulle misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori di manutenzione da svolgersi in quota. Ciò in accordo con quanto imposto dall’art. 91, comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08, per il quale il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve predisporre un “fascicolo” contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi presenti durante eventuali prevedibili lavori da svolgersi sull’opera in momenti successiva alla sua realizzazione. Il fascicolo suddetto dovrà essere conforme nei contenuti a quanto previsto dall’allegato XVI del D.Lgs. 81/08. Il fascicolo suddetto quindi costituisce uno strumento attraverso il quale definire fin dalla fase di progettazione dell’opera le misure tecniche necessarie perché gli interventi successivi svolti sullo stesso fabbricato siano eseguiti in sicurezza.
Sempre nella regione Veneto costituisce una recente novità la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2774 del 22 Settembre 2009, la quale fornisce i criteri per la progettazione e realizzazione delle misure preventive e protettive da predisporre sugli edifici di nuova costruzione per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota (caratteristiche dei percorsi orizzontali e verticali, delle aperture di accesso alle coperture, delle scale, degli elementi permanenti di protezione). Essa inoltre consente di valutare ai tecnici competenti l’adeguatezza delle misure progettate nell’ambito dei procedimenti istruttori collegati al rilascio dei titolo autorizzativi a costruire o alla denunzia di inizio attività ovvero ancora al rilascio di agibilità: è disposto infatti che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi, prevedendo adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure indicate nella Deliberazione succitata anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
Al fine di favorire un’informazione capillare su tutto il territorio regionale Veneto sui contenuti del suddetto provvedimento e promuoverne una corretta applicazione, la Giunta Regionale del Veneto ha demandato alla Direzione Regionale Prevenzione la realizzazione di specifiche azioni informative da rivolgere in particolare ai committenti di opere edili, ai progettisti e ai tecnici competenti alla valutazione della documentazione.

CONCLUSIONI
Data la genesi degli infortuni derivanti dalla caduta dall’alto possiamo affermare che questi eventi rappresentino, più di altri, una cartina di tornasole attraverso la quale si palesano sia le carenza tipiche dell’organizzazione del lavoro e del cantiere sia il perpetrarsi di comportamenti inadeguati dettati dalla totale mancanza di formazione ed addestramento, in palese violazione con quanto previsto dai sanzionati artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 (i quali specificano l’obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta).
Vega Formazione, Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto e certificato ISO 9001:2000, programma corsi di formazione all’uso delle attrezzature per la sicurezza nei lavori in quota. Per maggiori informazioni clicca qui

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