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APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI DISMESSI DAI CONSUMATORI: RITIRO OBBLIGATORIO E GRATUITO

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04/05/2010 è stato pubblicato il Decreto 8 marzo 2010 n. 65 (G.U. n. 102 del 04/05/2010) “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.

Chi sono i destinatari
Destinatari del nuovo regolamento sono i distributori, gli installatori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché i gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Le tipologie di RAEE
E’ previsto un doppio regime di gestione per le due diverse tipologie di RAEE individuate nel Decreto:
– RAEE DOMESTICI, prodotti in ambito domestico oppure da attività commerciali, industriali e che, per natura e per quantità, sono analoghi a quelli originati dai nuclei domestici (Capo I);
– RAEE PROFESSIONALI, prodotti da attività amministrative ed economiche (es. frigoriferi dismessi dei negozi alimentari), diversi dai RAEE domestici (Capo II).

Le attività interessate
Il Decreto disciplina:
– il ritiro dei RAEE;
– il raggruppamento dei RAEE prima del conferimento all’impianto autorizzato;
– il trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati.
Trascorsi 30 giorni dall’entrata in vigore, ovvero dal 18 giugno, i consumatori che acquisteranno apparecchiature elettroniche od elettriche (ad es. televisori, cellulari, lavatrici, frigoriferi, pc) potranno consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate o non più funzionanti direttamente presso i rivenditori.
Nello specifico verrà introdotto il principio dell’“uno contro uno”, che consiste nell’obbligo per il distributore di ritirare gratuitamente l’apparecchiatura elettronica a fine vita, purché sia equivalente a quella nuova acquistata dal consumatore.

Gli adempimenti
Gli obblighi documentali e burocratici a cui sono soggette le imprese sono i seguenti:
– iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali mediante comunicazione, questa funge da autorizzazione per il Raggruppamento e il Trasporto dei RAEE;
– adozione di uno schedario numerato progressivamente che sostituisce il registro di carico e scarico dei rifiuti raggruppati al fine di essere trasportati presso i centri di assistenza (Allegato I);
– adozione di un documento semplificato di trasporto specifico che sostituisce il Formulario di identificazione dei rifiuti (Allegato II);
– adozione di un documento attestante la provenienza domestica dei rifiuti consegnati ai centri di raccolta;
– esonero dal MUD per tutti i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto dei RAEE.

Sanzioni
I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all’art. 258 del medesimo decreto.

Per visualizzare il Decreto visitare il sito www.gazzettaufficiale.it

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