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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: TUTTE LE RISPOSTE SU FORMAZIONE E RESPONSABILITÀ

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Pubblichiamo le domande e le relative risposte formulate dai relatori, durante il Seminario “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: QUALI OBBLIGHI DI FORMAZIONE E QUALI RESPONSABILITÀ?”, in cui sono stati chiariti quali sono gli adempimenti formativi previsti dalla legislazione vigente, e le responsabilità sulla tutela della salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola Lavoro in capo sia ai dirigenti scolastici, sia ai datori di lavoro delle aziende ospitanti.

Ricordiamo, inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire il seminario in videoconferenza, che è possibile seguire il seminario in modalità e-learning: CLICCA QUI!

Riportiamo di seguito le domande, con le relative risposte, formulate durante il Seminario:

DOMANDARISPOSTA
È corretto che la visita medica per gli studenti in alternanza scuola lavoro sia a carico dell’azienda ospitante?
 
No, in quanto il D.M. n. 195 del 3/11/2017 “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” all’art. 5 prevede che la sorveglianza sanitaria per gli studenti in regime di alternanza scuola lavoro, qualora sia necessaria, sia a carico delle aziende sanitarie locali fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. La norma, quindi, non prevede la possibilità che la visita medica sia a carico dell’azienda ospitante.
Nella formazione dei tirocinanti che entrano in azienda: se hanno svolto formazione in tema di salute e sicurezza ed ambiente tramite la scuola, certificata con attestato in base al decreto 81/08 di 16 ore (ai sensi dell’art.37 comma 2 del D.Lgs. n 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 21-12-2011) questa formazione può essere valida come formazione in azienda?Il D.M. n. 195 del 3/11/2017 “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” all’art. 5 prevede che la formazione generale per gli studenti in regime di alternanza scuola lavoro sia a carico dell’istituzione scolastica, mentre la formazione specifica sia a carico delle strutture ospitanti. Qualora anche la formazione specifica sia stata erogata dalla scuola, questa andrà integrata dall’azienda ospitante in quanto lo studente certamente non può essere a conoscenza di istruzioni e procedure specifiche attive nella nuova azienda e pertanto, su tali argomenti, dovrà in ogni caso ricevere una formazione integrativa.
Il tutor interno e/o quello esterno potrebbe coincidere con la figura del preposto aziendale (art.19 D.Lgs.81/08)?Il tutor esterno è la figura che deve essere designata dall’azienda ospitante allo studente in regime di alternanza (referente aziendale), la normativa vigente non esclude che tale figura possa coincidere con quella del preposto. Il tutor interno, invece, è una figura designata dall’istituzione scolastica (generalmente un docente) che svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
L’RLS/RLST rappresenta lo studente-lavoratore come un qualsiasi lavoratore?Con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro gli studenti in alternanza sono equiparati ai lavoratori. Il RLS-RLST, quindi, svolge il suo ruolo di rappresentanza anche per gli studenti in alternanza scuola lavoro presenti in azienda.
Le ore di formazione specifica sono comprese nelle 400 o 200 ore, oppure sono in più?La formazione specifica a cura della struttura ospitante deve essere erogata prima dell’ingresso in azienda.
La sorveglianza sanitaria è sempre e comunque obbligatoria (in entrata ed in uscita) indipendentemente dal numero di ore che dura lo stage? Ad esempio nel caso di uno stage di 80 oreLa visita in uscita non è prevista. La sorveglianza in ingresso deve avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza ed è effettuata dal medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale. Ricordiamo comunque che qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del D.Lgs. 81/08 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.
È necessario formalizzare il grado di sicurezza dell’azienda ospitante, o quanto meno è consigliabile? (ad esempio con verbali di sopralluogo, e/o audit documentali)Il documento “ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA” prevede che l’istituzione scolastica sia tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. Non è esplicitato un obbligo di formalizzazione di tali verifiche, ma riteniamo sia consigliabile tenerne evidenza a tutela dell’istituzione scolastica.
Prima di mandare gli studenti al lavoro è necessario verificare le condizioni di sicurezza nell’azienda ospitante?Sì, in quanto il documento “ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA” prevede che l’istituzione scolastica sia tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi.
È necessario redigere un DUVRI nel caso di alternanza scuola lavoro?No, il DUVRI va redatto solo per le attività in appalto di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
Chi deve fornire gli eventuali DPI agli studenti e alle studentesse in alternanza scuola lavoro? L’azienda o la scuola?Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro la normativa vigente equipara gli studenti in regime di alternanza ai lavoratori. In ragione di quanto esplicitato, quindi, la fornitura dei DPI spetta al datore di lavoro della struttura ospitante.
Come ci si comporta in relazione all’addestramento per gli studenti e le studentesse in alternanza scuola lavoro?Essendo le studentesse e gli studenti equiparati ai sensi del D.Lgs. 81/08 ai lavoratori, dovranno ricevere, a cura del datore di lavoro dell’azienda ospitante, oltre che adeguata formazione, anche uno specifico addestramento sull’uso delle specifiche attrezzature di lavoro presenti in azienda, nonché sulle corrette modalità e procedure di lavoro previste dal datore di lavoro.
Viene prevista anche un’assicurazione per responsabilità verso terzi in aggiunta all’assicurazione Inail?Il D.M. n. 195 del 3/11/2017 “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” all’art. 5 prevede che “Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità
civile verso terzi (…)”.
La formazione base generale è propedeutica alla specifica. Una blocca l’altra se non è fatta?La normativa vigente non stabilisce esplicitamente la propedeuticità della formazione generale alla specifica. Tuttavia, nel percorso formativo è consigliabile erogare prima la formazione generale e poi la specifica.
La sorveglianza sanitaria (visita medica) è obbligatoria?Il D.M. n. 195 del 3/11/2017 “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” all’art. 5 prevede che la sorveglianza sanitaria per gli studenti in regime di alternanza scuola lavoro, qualora sia necessaria, sia a carico delle aziende sanitarie locali fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. La norma, quindi, prevede la possibilità, per esempio per attività di ufficio come la vostra, che la sorveglianza sanitaria non sia necessaria.

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