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AIA E GESTIONE DEI RIFIUTI: COSA RISCHIANO LE AZIENDE?

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7874 del 4 marzo 2022, si è pronunciata sulla configurabilità del reato di violazione delle prescrizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); fattispecie che, è stata oggetto di parziale depenalizzazione a seguito delle modifiche normative operate dal D.Lgs. n. 46/2014.

COME È STATO MODIFICATO IL TESTO UNICO DELL’AMBIENTE DAL D. LGS. 46/2014?

In tema di inquinamento, a seguito delle modifiche apportate all’art. 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) dal D.Lgs. 46/2014, recante attuazione della direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, la condotta di chi, essendo in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), assume rilevanza penale quando:

a) attiene alla violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione dei rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

In particolare, per quanto concerne le violazioni di cui al punto b), vi rientrano, a titolo esemplificativo:

  • la mancanza dell’apposita cartellonistica con indicazione dei codici CER
  • l’errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi

in violazione delle corrispondenti prescrizioni contenute nell’AIA.

Come si può ben comprendere, le due situazioni non conformi sopra individuate sono tutt’altro che rare nelle aziende.

GESTIONE DEI RIFIUTI: QUALE RESPONSABILITÀ PENALE PER LE AZIENDE?

Come sopra anticipato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7874 del 4 marzo 2022, si è pronunciata sulla configurabilità del reato di violazione delle prescrizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Vediamo sinteticamente i fatti.

L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 29-quattuordecies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente), in relazione all’art. 29-decies del medesimo D.Lgs., per avere, in qualità di rappresentante legale di una s.r.l., esercente l’attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, violato le prescrizioni stabilite dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La Cassazione ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui il fatto non costituiva illecito penale ma amministrativo.

Sul punto la Corte di Cassazione svolge interessanti considerazioni, avendo ricondotto alla fattispecie penalmente rilevante, disciplinata dal comma 3, lett. b), art. 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/2006:

  • la mancanza dell’apposita cartellonistica con indicazione dei codici CER;
  • l’errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi;

in quanto inosservanze relative alla gestione dei rifiuti.

IN SINTESI

La Corte di Cassazione ha disatteso la tesi difensiva, in particolare rilevando che ciò che si contestava al ricorrente, atteneva alla mancanza dell’apposita cartellonistica con indicazione dei codici CER nonché all’errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 13.08.02*, il tutto in violazione delle corrispondenti prescrizioni contenute nell’AIA.

Sulla base di quanto esposto, hanno osservato i Supremi Giudici, non vi è dubbio, da un lato, che la mancata applicazione della cartellonistica CER negli appositi settori rientri tra quelle prescrizioni la cui violazione, in caso di inosservanza, genera responsabilità penale, come, del resto, riveste analoga responsabilità penale, ai fini dell’inquadramento nella categoria della gestione dei rifiuti, l’errato stoccaggio di una determinata tipologia di rifiuti pericolosi, essendo palese, anche dalla sola lettura della definizione di stoccaggio (art. 183, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 152/2006), la sua appartenenza alla categoria delle violazioni qualificate concernenti la gestione dei rifiuti, penalmente rilevanti.

Riportiamo in allegato la sentenza n. 7874 del 4 marzo 2022 della Corte di Cassazione.

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