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AGGIORNATA LA BANCA DATI RUMORE DEL PORTALE AGENTI FISICI

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Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Il Portale Agenti Fisici è realizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est (ex Azienda USL 7 Siena) con la collaborazione dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena, al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della Prevenzione e Protezione da AGENTI FISICI.

La banca dati contiene i valori di LAeq (dBA) (Livello equivalente pressione sonora) e LAw (dBA) (Livello di potenza sonora) dichiarati dai costruttori in conformità alle vigenti norme in materia (Direttiva Macchine e/o specifiche normative). Essa contiene altresì dati misurati in campo secondo gli specifici protocolli scaricabili dalla sessione del PAFmateriali per la fornitura dati“.

Al momento i macchinari presenti in banca dati sono più di duemila. Tali dati possono essere usati:
a. nell’ambito della valutazione del rischio rumore per rispondere a quanto prescritto dall’art. 190Valutazione del Rischio” che prevede che la valutazione del rischio tenga in debito conto:
– art. 190 comma 1 lett. f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia
– art. 190 comma 1 lett. g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;

b. ai fini della valutazione dell’esposizione prevista all’art. 190 comma 1 solo qualora questa risulti inferiore ad 80 dBA, e quindi non sia previsto l’obbligo di misurazioni strumentali;

c. per una stima preliminare dell’entità dei livelli di rumorosità che possono essere riscontrabili nei luoghi di lavoro ove sono utilizzati specifici macchinari;

d. per ottemperare a quanto prescritto dall’art. 192 “Misure di prevenzione e protezione” comma 1 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
– adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
– scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al Rumore;

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