AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI IN MERITO ALLE DETRAZIONI DEL 55% ED AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010, ha chiarito che nel caso di una sostituzione di infissi presso un’abitazione data in locazione, la detrazione fiscale del 55% spetta sia al proprietario che all’inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta per l’intervento.
Il caso riguarda la sostituzione di serramenti e infissi presso un’unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica. Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l’inquilino si procede alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell’inquilino.
La detrazione – spiega l’Agenzia – spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino, per l’ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento. La comunicazione all’ENEA può essere unica, facendo riferimento all’unico intervento e ai due beneficiari.
Un altro chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli impianti fotovoltaici. L’Agenzia del Territorio ha considerato quelli posizionati sul suolo come opifici, categoria catastale D1. Dalle Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate risulta invece che gli impianti fotovoltaici sono “impianti”, quindi beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”. Come si conciliano le due interpretazioni?
L’impianto fotovoltaico situato su un terreno – spiega l’Agenzia delle Entrate – non costituisce impianto infisso al suolo in quanto, normalmente, i moduli solari che lo compongono possono essere rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.
Coerentemente a tale impostazione, anche nella Circolare n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobiliari o immobiliari) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento”. Quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. Se ne deduce, quindi, che gli impianti fotovoltaici sono “impianti” mobili e non opifici, e hanno diritto a benefici per investimenti in aree svantaggiate.
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