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ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA: PRINCIPALI NOVITA’

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NOTA: l’accordo stato regioni sulla formazione in materia di sicurezza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 11/01/2012.

Nella seduta del 21/12/2011, la Conferenza Stato Regioni ha sancito due attesi schemi di accordo sulla formazione in materie di sicurezza:
– accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
– accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori.

I due accordi erano previsti rispettivamente nell’art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2, del D. Lgs. 81/08.
Pur in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sulla base delle indiscrezioni trapelate, possiamo già anticipare alcuni aspetti salienti degli accordi.

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”: l’accordo disciplina, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08, i contenuti e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti per i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
I corsi si articolano su diversi percorsi formativi, di durata variabile (da 16 a 48 ore) in relazione alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e delle attività lavorative.
La formazione può essere svolta anche su piattaforme di “e-learning”, purché queste rispettino specifici requisiti indicati nell’accordo.

I percorsi formativi saranno costituiti sempre da 4 moduli, aventi rispettivamente contenuti di carattere: normativo, gestionale, tecnico, relazionale.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei docenti, in attesa dell’elaborazione da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute sul lavoro dei criteri del “formatore per la salute e sicurezza”, i corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate, un’esperienza almeno triennale di docenza in materia di tutela della salute e sicurezza.

Al termine del percorso formativo dovrà essere somministrata una prova di verifica con colloquio o test obbligatorio, alternativi fra loro.

Secondo le prime indicazioni trapelate, l’organizzazione dei corsi dovrà rispettare i seguenti requisiti:
– numero massimo di partecipanti pari a 35;
– assenze ammesse pari al 10% del monte ore complessivo.

L’aggiornamento periodico quinquennale, che dovranno seguire i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, avranno durata rispettivamente di:
8 ore per il rischio “basso”
12 ore per il rischo “medio”
16 ore per il rischio “alto”
Per i datori di lavoro già formati secondo le indicazioni del D.M. 16/01/1997, l’obbligo di aggiornamento quinquennale si calcola a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo nella Gazzetta Ufficiale.
Precisazione importante: la formazione prevista dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08, svolta secondo l’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapproti tra Stato, Regioni e Provincie Autonome, pubblicato in G.U. n. 37 del 14/02/06, è alternativa a quella prevista nel presente accordo.

ACCORDO SULLA FORMAZIONE PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PROPOSTI
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori”: l’accordo disciplina ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/08 (che diviene obbligatoria qualora questi stessi soggetti svolgano attività lavorative in “ambienti confinati”).
Le caratteristiche della formazione per dirigenti e preposti indicata nell’accordo è da considerarsi “facoltativa”, ma rappresenta “lo stato dell’arte” e, quindi, i percorsi formativi conformi a tali requisiti garantiscono la certezza dell’adempimento dell’obbligo previsto all’art. 37 comma 7.

Anche per la formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, i docenti dovranno dimostrare un’esperienza di almeno 3 anni.

L’organizzazione della formazione dovrà rispettare alcuni requisiti, tra i quali:
– la presenza di un soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il datore di lavoro;
– la presenza di un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente stesso;
– la tenuta di un registro dei presenti;
– l’obbligo di frequenza pari al 90% delle ore previste;
– la definizione dei contenuti tenendo presente: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché contrattuale. In particolare, nei confronti degli stranieri i corsi dovranno essere svolti previa comprensione e conoscenza della lingua.

PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI
I lavoratori saranno soggetti ad un percorso formativo, di fatto conforme ai contenuti previsti nell’art. 37, costituito da due moduli:
1 – Modulo di “formazione generale”, di durata non inferiore a 4 ore, il quale tratterà contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
2 – Modulo di “formazione specifica”, sui rischi presenti in azienda, sulle procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza, di durata variabile da 4 a 12 ore in relazione ai rischi riferiti alla mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell’azienda (in modo analogo a quanto previsto per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP).
Tale formazione è da considerarsi “di base”: a questa dovrà aggiungersi la formazione “specifica” per i rischi normati dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. 81/08 (tra cui anche la formazione per l’uso di attrezzature particolari, quali ad esempio il carrello elevatore, gli apparecchi di sollevamento, etc.). Analogamente, l’addestramento è da considerarsi “aggiuntivo” ai percorsi formativi individuati dall’accordo.
Aspetto da evidenziare: nei percorsi formativi sulla sicurezza per i lavoratori non è previsto nell’accordo la necessità di una verifica finale di apprendimento.

FORMAZIONE PER I PREPOSTI
La formazione per i preposti, definiti nell’art. 2 comma 1, del D. Lgs. 81/08, oltre naturalmente prevedere lo stesso percorso formativo dei lavoratori precedentemente indicato, deve essere integrata con ulteriore formazione, di durata minima di 8 ore, che si conclude con una verifica da effettuarsi per mezzo di colloquio o test.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI
La formazione per i dirigenti sostituisce integralmente la formazione per i lavoratori precedentemente descritta ed è strutturata su 4 moduli, rispettivamente aventi contenuti:
1 – giuridico, normativo
2 – gestionale e di organizzazione della sicurezza
3 – valutazione dei rischi
4 – comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

La durata minima della formazione è di 16 ore. Al termine della stessa dovrà essere effettuata una verifica di comprensione per mezzo di colloquio o test.

AGGIORNAMENTO PERIODICO
Per i lavoratori, i dirigenti e i preposti è previsto un aggiornamento di 8 ore con cadenza quinquennale.

SINP
Nella stessa seduta la Conferenza Stato Regioni ha reso il proprio parere sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.

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