ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI: LE CRITICITA’ EMERSE NEL CONVEGNO DEL 27/01/12 ORGANIZZATO DA VEGA FORMAZIONE
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ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI: PRINCIPALI CRITICITA’
L’accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sancito il 21/12/2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 11/01/2012, “norma” specificatamente la formazione in materia di sicurezza per i seguenti soggetti:
1. Dirigenti
2. Preposti
3. Lavoratori
Gli accordi sulla formazione sulla sicurezza entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto sono in vigore dal 26/01/2012.
Dalla lettura del testo dell’Accordo sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, dirigenti e preposti, emergono alcuni dubbi ed alcuni aspetti particolarmente importanti.
Di seguito riportiamo le principali criticità affrontate nel corso del convegno “Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza: luci e ombre” organizzato da Vega Formazione in data 27/01/2012 al Russott Hotel di Mestre che ha visto come relatori ing. Federico Maritan, ing. Cristian Masiero e avv. Anna Zampieron.
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: IL SEMINARIO INTEGRALE DISPONIBILE ON LINE
Ricordiamo che se non hai partecipato al seminario, puoi seguirlo on line.
ACCORDO STATO REGIONE SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA: APPROFONDIMENTI SU ALCUNE CRITICITA’
ENTRATA IN VIGORE E RILEVANZA DEGLI ACCORDI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
Gli accordi Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sono in vigore dal 26/01/2012. Essendo richiamati e previsti esplicitamente nel D. Lgs. 81/08 le previsioni in essi contenute devono essere considerati obblighi di legge.
FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI RELATIVA AD ARGOMENTI TRATTATI DAI TITOLI SUCCESSIVI AL PRIMO NEL D.LGS. 81/08
1. Per quanto concerne la formazione sulla sicurezza specifica dei lavoratori, prevista nei “Titoli successi al primo del D. Lgs. 81/08”: nella premessa dell’Accordo si riporta che “La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari“. Secondo una prima interpretazione questo significherebbe che la formazione per i lavoratori specificatamente indicata nei Titoli successivi al I, oltre a quella relativa a mansioni o ad attrezzature particolari, non può essere inclusa in quella prevista nell’accordo, ossia che la formazione dei lavoratori svolta con le durate minime previste nell’accordo deve essere integrata con ulteriori ore di formazione su rischi “specifici” trattati nei Titoli successivi al I. Tale lettura, facilmente comprensibile per la formazione prevista all’art. 73 comma 4 (“Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone“), oppure per la formazione prevista da norme tecniche specifiche (si pensi alla norma CEI 11-27), comporta però alcune situazioni assurde: si pensi al caso del rischio da movimentazione manuale dei carichi, che pure è tra gli argomenti individuati al punto 4 dell’accordo, relativamente alla formazione specifica dei lavoratori, ma che alla luce di quanto detto dovrebbe essere trattato anche in un momento successivo rispetto alla formazione specifica indicata nell’accordo. Ad aumentare la confusione è quanto riportato nel punto 4, nel paragrafo relativo alla formazione specifica, chiaramente in contrasto con quanto indicato nella premessa dello stesso. In tale paragrafo infatti si precisa: “Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione“.
In realtà, proprio il primo capoverso del punto 4 chiarisce la questione, richiamando non solo il comma 1 dell’art. 37, ma anche il comma 3 del medesimo articolo, che recita: “Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante l’accordo di cui al comma 2“. Pertanto le considerazioni precedenti indicano che l’eccezione alla formazione indicata nella premessa dell’accordo si riferisce necessariamente a quella prevista nei titoli del D. Lgs. 81/08 successivi al primo e relativa a mansioni o ad attrezzature particolari, e non a quella relativa ai titoli successivi al primo “tout court”.
Pur non essendo definito un elenco che individuerebbe queste “mansioni o attrezzature particolari”, si può ritenere che la formazione “aggiuntiva” deve essere prevista per:
1. le previsioni dell’art. 73 comma 4 (si pensi al carrello elevatore, piattaforme aeree, carro ponti, gru, scale)
2. le attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08 già prevede percorsi specifici (si pensi ad esempio alla formazione per gli addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, alle attrezzature accesso e posizionamento nei lavori in quota)
3. le mansioni per cui sono reperibili norme tecniche che indicano specifici percorsi formativi (si pensi alla norma CEI 11-27 per i lavori elettrici).
FORMAZIONE DI TIPO INTERAZIENDALE: QUANDO E’ POSSIBILE?
2. Possibilità di effettuare la formazione prevista per mezzo di corsi “interaziendali”: la formazione “interaziendale” è caratterizzata dall’impossibilità di declinare i contenuti della formazione sulla realtà aziendale. L’accordo non indica chiaramente in quali casi questa formula organizzativa possa essere utilizzata per erogare la formazione, tuttavia il punto 3 dell’accordo indica chiaramente in quali casi è possibile effettuare la formazione in modalità “e-learning”. Benché la formazione in modalità “e-learning” sia del tutto differente rispetto alla formazione interaziendale, si può tuttavia ritenere che l’applicazione di queste due modalità formative risponda alle medesime esigenze didattiche. In tal senso, il punto 3 prevede che si possa effettuare una formazione in modalità e-learning per:
1. la formazione generale sulla sicurezza per i lavoratori
2. la formazione dei dirigenti
3. i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo
4. la formazione sulla sicurezza dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell’accordo
Si ritiene pertanto che la formazione interaziendale possa essere certamente utilizzata per i percorsi formativi appartenenti al precedente elenco, procedendo alle necessarie integrazioni in corsi “aziendali” per le parti escluse (in particolare: formazione specifica dei lavoratori e punti 6, 7 e 8 dei contenuti del corso per preposti). Si precisa infine che, al punto 4, con riferimento alla formazione specifica per i lavoratori, l’accordo indica la possibilità di realizzare corsi garantendo la maggior omogeneità possibile tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza, consentendo pertanto la realizzazione di corsi “interaziendali” sui rischi specifici, destinati a lavoratori di aziende del medesimo settore. Resta inteso che, dovendo tuttavia la formazione essere “subordinata alla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”, comunque tale formazione “interaziendale” dovrà essere sempre integrata in azienda per gli aspetti peculiari propri della realtà in cui opera il lavoratore. Ciò del resto avviene in modo naturale, considerando che la formazione non può ritenersi completata con un solo ed unico percorso didattico una tantum, ma che, a parte quanto previsto dall’Accordo in tema di aggiornamento, dovrà comunque sempre prevedere ulteriori momenti formativi riferiti ad esempio all’introduzione o variazione delle procedure di sicurezza vigenti in azienda.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: ALCUNI DUBBI
3. Disposizioni transitorie. Emergono dubbi sul significato pratico della seguente previsione: “In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi“, non è cioè chiaramente definito cosa si intenda per “formalmente e documentalmente approvati“. Si può tuttavia ritenere che qualsiasi documento comprovante l’organizzazione del corso prima dell’entrata in vigore sia sufficiente, purché allegato ed archiviato con la documentazione del corso.
FORMAZIONE PREGRESSA IN MATERIA DI SICUREZZA: QUANDO E’ RICONOSCIUTA?
4. Riconoscimento della formazione in materia di sicurezza pregressa: in considerazione di quanto indicato nel punto 11, lettera a), appare non riconosciuta alcuna formazione pregressa effettuata secondo il comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, già in possesso dei preposti o dei dirigenti. Va pure detto che ciò sembrerebbe confermato dalla previsione del punto 10 “Disposizioni transitorie”, nel quale si prevede un termine di 18 mesi di tempo per “avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo“. Tale tempo infatti non può essere inteso come una “moratoria” temporale per adeguarsi agli obblighi di legge, già prima in vigore, ossia formare dirigenti e preposti privi di formazione al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, ma proprio per consentire alle aziende di far partecipare tutti i loro dirigenti e tutti i loro preposti ai corsi di formazione conformi all’accordo. Ciò comunque apparirebbe una svista, dal momento che lo stesso punto 11 riconosce i corsi di formazione già approvati prima dell’entrata in vigore dell’accordo e svolti entro 12 mesi dallo stesso. Altra previsione in contrasto con quanto appena detto è rintracciabile nel punto 11, quando si cita: “In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo“, evidentemente indicando un termine diverso rispetto a quello riportato nel punto 11 di 18 mesi. A chiusura di queste annotazioni, però, ricordiamo che la formazione per dirigenti e preposti indicata nell’accordo ha carattere “facoltativo”, quindi vale anche per la formazione pregressa quanto indicato nella premessa dell’accordo: “La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica“.
Viceversa, appare in contrasto con il chiaro richiamo alla “declinazione” in ambito aziendale dei punti successivi al 5° dei contenuti della formazione per preposti (indicati nel punto 5 dell’accordo), quanto previsto nel punto 8 dell’accordo, dove si cita: “La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda“. Nella stessa frase non appare peraltro chiaro cosa significa “modifica del rapporto di preposizione”.
Inoltre si evidenzia come, qualora non sia possibile dimostrare che la formazione sulla sicurezza già effettuata risulta completamente rispettosa delle previsioni normative antecedenti (tra cui non solo il D. Lgs. 81/08, ma anche il D.M. 16/01/97), ad esempio per mancata o incompleta registrazione della stessa, l’accordo stato regioni non prevede la possibilità di integrare la formazione già eseguita con le parti mancanti, ma richiede di effettuare la formazione di cui al punto 4 immediatamente.
AZIENDE CON PIU’ CODICI ATECO: COME COMPORTARSI?
5. Aziende operanti in settori con codici ATECO diversi. Nell’accordo pare prevista tale situazione nel punto 8, dove si precisa: “Qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica sulla sicurezza dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte“. In tal senso si ritiene che la formazione sulla sicurezza del lavoratore, nel caso di aziende “multi servizio”, quindi con più codici ATECO riconducibili a settori diversi, possa essere adattata al settore al quale appartiene la mansione dello stesso lavoratore.
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Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
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