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ACCORDO 2025: LA DELIBERA XII/4499 DELLA REGIONE LOMBARDIA – PROTOCOLLO D’INTESA SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

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Con la Deliberazione n. XII/4499, pubblicata a seguito della seduta del 3 giugno 2025, la Regione Lombardia ha approvato lo schema di “Protocollo d’Intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, frutto di un confronto tra istituzioni regionali, parti sociali e rappresentanze datoriali. L’obiettivo sarebbe quello di rafforzare il sistema della formazione in materia di sicurezza, rendendolo più efficace, tracciabile e rispondente ai rischi concreti del contesto aziendale, e ridurre infortuni e malattie professionali attraverso l’elevazione della qualità della formazione. Ma con quali conseguenze?

È possibile scaricare gratuitamente la deliberazione del 3/6/2025 allegata alla presente news: Deliberazione Lombardia XII/4499

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO D’INTESA ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA?

La parte sostanziale del provvedimento si trova nell’Allegato A, che definisce gli impegni operativi:

  1. ISTITUZIONE DI UN ELENCO UFFICIALE DEI SOGGETTI FORMATORI: con una futura legge regionale sarà istituito un elenco dei soggetti autorizzati a erogare in Lombardia corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e coerente con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
  2. PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE: sarà sviluppata una piattaforma digitale dove ogni soggetto formatore dovrà registrarsi e inserire i dati dei corsi erogati in Lombardia e dei discenti, sarà possibile monitorare le attività formative, le modalità didattiche, i programmi e saranno rilasciati attestati tracciabili, validi e verificabili anche ex post dagli organi di controllo.
  3. PROGETTO DI LEGGE REGIONALE CON SANZIONI: Il Consiglio regionale sarà chiamato ad approvare una norma dedicata con previsione di un archivio dedicato alla formazione in materia di salute e sicurezza e individuazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, prevedendo l’utilizzo dei proventi delle sanzioni per finanziare formazioni aggiuntive non obbligatorie, in accordo con le Parti Sociali.
  4. MONITORAGGIO: attraverso il Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro, coordinato da DG Welfare, ci sarà il monitoraggio dello sviluppo della piattaforma e del progetto di legge, in confronto continuo con tutte le parti coinvolte.
  5. REPORTISTICA PERIODICA: La Regione Lombardia si impegna a pubblicare report periodici sullo stato di popolamento della piattaforma e sui controlli effettuati, per garantire la trasparenza e l’efficacia del sistema.

Verrà istituito un Tavolo Tecnico che, entro il 30 giugno 2026, dovrà:

  • finalizzare lo sviluppo della piattaforma;
  • proporre un “Piano mirato a valenza regionale” per valorizzare ulteriormente la qualità della formazione.

ULTERIORI INDICAZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA

Tra le linee di indirizzo emerse nella Delibera 4499 della Regione Lombardia si evidenzia anche una rivalutazione critica della formazione a distanza (FAD): Regione Lombardia intende limitare la FAD, affiancata dalla modalità e-learning, valorizzando la formazione pratica in presenza, ritenuta più coerente con le finalità di apprendimento nei percorsi sulla sicurezza.

Inoltre, è previsto l’innalzamento dei requisiti minimi di accesso per i docenti che erogano la formazione, anche con riferimento ai titoli di studio e all’esperienza professionale.

QUALI PROBLEMATICHE EMERGONO DALLA LETTURA DELLA DELIBERA 4499/2025?

Purtroppo ancora una volta si palesa il rischio di una regolamentazione territoriale su un tema che riguarda l’intero sistema paese. La formazione sulla sicurezza riguarda lavoratori di aziende che non operano solo localmente: introdurre regole differenti in base alla zona in cui il lavoratore opera oppure, come spesso accada, in base a dove la formazione in presenza viene svolta, in contrasto spesso con quanto definito dalle stesse regioni in sede di Conferenza Stato Regioni, introduce dubbi e inutili complicazioni gestionali. Anche l’introduzione di una lista di enti di formazione a livello regionale, come un archivio dei soli corsi svolti da enti che hanno sede in una data regione, non aiuta certamente le aziende che operano sul mercato nazionale o addirittura europeo.

In particolare, la delibera presenta alcuni aspetti che confermano esattamente le preoccupazioni appena evidenziate e che riassumiamo di seguito.

La delibera della Regione Lombardia introduce requisiti regionali aggiuntivi oltre l’Accordo Stato‑Regioni del 17/4/25, sancito cioè dalle stesse regioni nella sede istituzionale a livello nazionale che ha lo scopo di omogeneizzare la regolamentazione sui temi sui quali le regioni hanno giuridicità. Ciò comporta una frammentazione interregionale e un rischio concreto di duplicazione e disuniformità nei percorsi formativi per aziende multisede e enti nazionali.

Inoltre, la volontà regionale di limitare la formazione a distanza (FAD/e‑learning), enfatizzando invece la formazione pratica, in presenza, ritenuta più efficace per l’apprendimento sui rischi lavorativi, è in qualche modo contraria alle indicazioni dell’Accordo 2025 che ha finalmente non solo confermato l’equiparazione della videoconferenza sincrona alla modalità in presenza, ma anche regolamentato puntualmente tale modalità formativa.

La limitazione alla modalità FAD e all’e-learning potrebbero compromettere offerte formative centralizzate dalla sede dell’ente di formazione regolarmente accreditato dalla propria regione di appartenenza, peraltro creando situazioni paradossali: com’è possibile stabilire in quale sede si svolge una formazione in modalità videoconferenza o elearning? Cosa succede se il lavoratore si sposta mentre sta seguendo la formazione in tali modalità? Inoltre, la Delibera prevede l’innalzamento dei titoli di studio del formatore, oltre ai requisiti già esistenti a livello nazionale (DM 6 marzo 2013): questa indicazione comporterebbe la penalizzazione di parte di docenti validi a livello nazionale ma non conformi ai nuovi criteri regionali.


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