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Fac simile comunicazione dell’appaltatore al committente sul personale che svolge la funzione di preposto – art. 26 D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 26 comma 8-bis, come modificato dalla Legge 215/2021, prevede che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

È SEMPRE NECESSARIA LA COMINICAZIONE DEL PREPOSTO DELL’APPALTATORE O DEL SUBAPPALTATORE AL COMMITTENTE?

La comunicazione da parte del datore di lavoro dell’appaltatore o subappaltatore nei confronti del committente in merito al nominativo del personale che svolge la funzione di preposto per lo specifico appalto va sempre effettuata.

Certamente dovrà essere comunicato il nominativo del soggetto che effettua realmente la funzione del preposto come previsto dall’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 e ciò significa che, se tale figura non esiste e non è prevista per lo specifico appalto, non potranno/dovranno essere individuati forzatamente altri soggetti per ricoprire tale ruolo.

In queste situazioni il ruolo del preposto viene assunto direttamente dal datore di lavoro appaltatore o subappaltatore e ciò dovrà essere comunicato al datore di lavoro committente.

QUALI SONO LE SANZIONI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DEL PREPOSTO DA PARTE DELL’APPATATORE O SUBAPPALTATORE AL COMMITENTE?

In caso di mancata comunicazione al datore di lavoro committente dei nominativi del personale che svolge la funzione di preposto, i datori di lavoro degli appaltatori o dei subappaltatori rischiano l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.500 a 6.000 Euro.

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