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I Fondamentali per i Coordinatori della Sicurezza

Il volume, curato e realizzato da Brunello Camparada, ricalca quanto esposto nei corsi per coordinatori della sicurezza nei cantieri, frutto, del resto, anche dell’esperienza maturata dall’autore nei cantieri dall’uscita della prima norma che li riguardava, l’ormai abrogato D. Lgs. 494/96. I coordinatori, nati col citato D. Lgs.494/96, sono figure professionali, qualche volta non ancora ben note, che si occupano di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito dei cantieri. I professionisti, in genere giovani, che, per passione o per necessità, vogliono avviarsi su questa strada devono frequentare e superare un apposito corso che, unitamente ad altri requisiti, li abilita. Il documento realizzato rappresenta quindi un utile strumento didattico di studio e approfondimento della normativa e delle regole che devono essere seguite dai coordinatori della sicurezza per regolamentare correttamente la sicurezza nei cantieri edili e/o civili.

Riprendiamo, in breve, le indicazioni del documento sullo schema organizzativo del cantiere:

  • un’impresa esecutrice affidataria “assume la funzione di impresa capocommessa, ossia la funzione di impresa di riferimento cui tutti gli altri soggetti esecutori devono rivolgersi per ogni problema riguardante il cantiere; in genere, tale funzione è assegnata all’impresa esecutrice affidataria del contratto d’appalto più rilevante (sovente è il contratto per le opere edili), in quanto impresa di norma presente nel cantiere per tutta la durata dei lavori o per gran parte di essi”;
  • l’impresa capocommessa (il documento ne parla nel capitolo 5.3) “designa il proprio direttore di cantiere, dotato di sicura competenza ed affidabilità. Il direttore di cantiere è, sotto il profilo organizzativo e non sindacale, un ‘dirigente’, ossia una figura avente il compito di dirigere le attività del cantiere; egli deve avere la facoltà ed il potere necessari per dare attuazione al PSC e per esigerne il rispetto da parte di tutti i soggetti operanti nel cantiere. Il suddetto direttore di cantiere, oltre ai compiti di cui all’alinea successivo, ha il compito di gestire il cantiere per gli aspetti di carattere generale di cui al capitolo 5.3 ed è, per tali aspetti, l’interlocutore principale del CSE e il suo tramite per diffondere nel cantiere le disposizioni date da detto CSE. Non gli è richiesta la presenza costante in cantiere; in caso di suo prolungato impedimento, designa un’altra persona, di sicura competenza ed affidabilità oltre che di pari potere decisionale, a sostituirlo temporaneamente”;
  • ogni impresa esecutrice affidataria diversa dalla capocommessa “designa, tra i suoi dipendenti di sicura competenza ed affidabilità, un proprio direttore di cantiere dipendente funzionalmente per gli aspetti gestionali di carattere generale, dal direttore di cantiere dell’impresa affidataria; il direttore di cantiere deve avere la facoltà ed il potere necessari per dare attuazione al PSC e per esigerne il rispetto da parte sia della sua impresa, sia di tutti i soggetti subappaltatori o subaffidatari. Il direttore di cantiere, per ogni problema relativo alla sicurezza riguardante una qualunque impresa esecutrice subappaltatrice o subaffidataria, colloquia col capocantiere di quell’impresa. Non gli è richiesta la presenza costante in cantiere; in caso di suo prolungato impedimento, designa un’altra persona, di sicura competenza ed affidabilità oltre che di pari potere decisionale, a sostituirlo temporaneamente”;
  • ogni impresa esecutrice, affidataria o subappaltatrice o subaffidataria, “designa, tra i suoi dipendenti di sicura competenza ed affidabilità, un proprio capocantiere che ha il compito di assicurare l’attuazione del POS e l’attuazione, per quanto compete la sua impresa, del PSC, sia per quanto riguarda le attività eseguite dalla sua impresa (rischi propri), sia per le interferenze con gli altri soggetti esecutori operanti nel cantiere. Per quanto concerne l’organizzazione generale del cantiere (recinzione, viabilità interna, servizi logistici ed organizzativi, eccetera), egli si attiene alle disposizioni impartite al riguardo dal proprio direttore di cantiere o dal direttore di cantiere dell’impresa capocommessa. A sua volta, il direttore di cantiere, per ogni problema relativo alla sicurezza riguardante una qualunque impresa esecutrice, colloquia col capocantiere di quell’impresa. In caso di assenza prolungata dal cantiere, il capocantiere designa un’altra persona, di sicura competenza ed affidabilità oltre che di pari potere decisionale, a sostituirlo temporaneamente”;
  • i datori di lavoro di ogni impresa esecutrice, compresa la capocommessa, designano uno o più preposti alle varie attività (ad esempio: preposto agli scavi, preposto all’uso della gru, preposto alla posa dei serramenti, eccetera)”;
  • i lavoratori autonomi si attengono alle disposizioni impartite al riguardo dal direttore di cantiere dell’impresa affidataria; in un certo senso, i lavoratori autonomi sono preposti di sé stessi. A sua volta, il direttore di cantiere, per ogni problema relativo alla sicurezza riguardante un qualunque lavoratore autonomo, colloquia col suddetto lavoratore autonomo”.

Di seguito si riporta l’indice del documento:

Capitolo 1 – Notizie introduttive

Capitolo 2 – Il cantiere

Capitolo 3 – I coordinatori per la sicurezza

Capitolo 4 – Figure presenti in cantiere

Capitolo 5 – Imprese esecutrici, lavoratori autonomi e lavoratori volontari

Capitolo 6 – Appalti, subappalti e subaffidamenti

Capitolo 7 – Forniture e noleggi

Capitolo 8 – Piano di sicurezza e di coordinamento

Capitolo 9 – Fascicolo tecnico

Capitolo 10 – Piano operativo di sicurezza e piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento

Capitolo 11 – Notifica preliminare

Capitolo 12 – Argomenti vari

Capitolo 13 – Sanzioni

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