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DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI DI IMPRESE AFFIDATARIE: QUANDO È OBBLIGATORIO IL MODULO INTEGRATIVO CANTIERI?

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In un cantiere temporaneo o mobile, la stessa impresa può ricoprire ruoli diversi, dai quali derivano specifici obblighi di sicurezza e formazione. Capire se si è impresa affidataria o impresa esecutrice è il primo passo per stabilire se datore di lavoro e dirigenti devono frequentare il modulo aggiuntivo “Cantieri” previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.

Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo alla precedente news di Vega Engineering: NUOVO MODULO “CANTIERI” OBBLIGATORIO PER IMPRESE AFFIDATARIE: CORSO PER DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI

IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE: QUALI SONO LE DIFFERENZE?

L’art. 89, comma 1, lett. i) e i-bis), del D. Lgs. 81/08 distingue tra:

  • impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
  • impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Si può affermare quindi che è il rapporto contrattuale con il committente a determinare la qualifica di impresa affidataria. E da quanto appena detto, si comprende che un’impresa può essere affidataria in alcuni cantieri ed esecutrice in altri.

Questa distinzione è stata chiarita anche dall’Interpello n. 13/2014, il quale ribadisce che l’impresa che è titolare del contratto con il committente rimane affidataria sia quando esegue direttamente l’opera, sia nel caso in cui subappalta interamente tutte le lavorazioni, senza svolgere direttamente alcuna lavorazione. Ciò che consente di individuare l’impresa affidataria è la titolarità del contratto d’appalto con il committente dell’opera.
In pratica, un’impresa, titolare di un contratto d’appalto con il committente, è affidataria; un’impresa subappaltatrice è invece “impresa esecutrice”.

La distinzione assume particolare rilevanza per l’applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”.

L’OBBLIGO DI POSSEDERE ADEGUATA FORMAZIONE: IL MODULO CANTIERI

L’art. 97 del D. Lgs. 81/08 attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria specifici obblighi in materia di gestione della sicurezza dei lavori, tra i quali:

  • verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
  • coordinare l’applicazione delle misure di sicurezza tra le imprese esecutrici, previsti negli artt. 95 e 96;
  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici.

Per adempiere a tali obblighi sono richieste specifiche competenze, pertanto lo stesso art. 97 impone al datore di lavoro, nonché ai dirigenti e ai preposti dell’impresa affidataria, di possedere adeguata formazione.

Tale formazione è stata espressamente regolamentata dall’Accordo Stato Regioni 2025. In particolare, per i datori di lavoro e per i dirigenti, l’Accordo prescrive la partecipazione, oltre alla consueta formazione di base, anche a un “Modulo aggiuntivo Cantieri” da 6 ore. Tale modulo formativo aggiuntivo, pertanto, è obbligatorio per i datori di lavoro e per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili.

In sostanza, il percorso formativo per queste due figure, nel caso in cui sussista l’obbligo di frequenza del modulo cantieri, è il seguente:

Il modulo Cantieri non sostituisce quindi la formazione base, ma la integra, fatti salvi gli eventuali crediti formativi ed esoneri riconosciuti.

Per quanto riguarda i preposti di imprese affidatarie, invece, non è prevista la partecipazione a moduli integrativi rispetto ai percorsi formativi già previsti: ciò non deve stupire, in quanto la formazione del preposto deve sempre includere la trattazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza proprie del contesto in cui opera.

PER APPROFONDIRE

Rimandiamo alla pagina di blog di Vega Formazione MODULO INTEGRATIVO “CANTIERI” PER DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI: QUANDO È NECESSARIO?

CORSO RSPP PER DATORI DI LAVORO DL-RSPP

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