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VIDEOTERMINALISTI E LUOGHI DI LAVORO: COSA CHIARISCE L’INTERPELLO 3/2026?

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Con l’Interpello n. 3/2026, pubblicato il 1° ottobre 2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce che il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 si applica a chi utilizza sistematicamente o abitualmente un videoterminale per venti ore settimanali, indipendentemente dalla mansione svolta o dalle immagini visualizzate.

L’Interpello nasce da un quesito presentato da USB Lavoro Privato (Unione Sindacale di Base) in relazione agli agenti di stazione della Metropolitana di Napoli. La richiesta riguarda sia la loro possibile qualificazione come videoterminalisti, sia i requisiti dei locali utilizzati come postazioni di controllo.

In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente il testo dell’Interpello n. 3/2026, seduta del 24 settembre 2026.

I QUESITI POSTI ALLA COMMISSIONE

USB Lavoro Privato ha chiesto se gli agenti di stazione che utilizzano apparecchiature munite di schermo possano essere considerati lavoratori addetti ai videoterminali ai sensi dell’art. 173 del D. Lgs. 81/08 e, in caso affermativo, se debbano trovare applicazione le relative disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Un secondo quesito riguarda i cosiddetti “Banchi Agenti” presenti nei mezzanini delle stazioni: la Commissione è stata chiamata a chiarire se tali spazi debbano rispettare i requisiti previsti dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento ad altezza, cubatura e superficie dei locali.

QUANDO UN LAVORATORE È CONSIDERATO VIDEOTERMINALISTA? LA RISPOSTA AL PRIMO QUESITO

La Commissione richiama la definizione contenuta nell’art. 173 del D. Lgs. 81/08: rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che utilizza tali attrezzature in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175.

Quando ricorrono questi presupposti, la disciplina sui videoterminali trova applicazione indipendentemente dal tipo di attività svolta in quanto la qualificazione come videoterminalista dipende dall’effettiva modalità e durata di utilizzo dell’attrezzatura.

QUALI REQUISITI DEVONO AVERE LE POSTAZIONI DI CONTROLLO? LA RISPOSTA AL SECONDO QUESITO

Per quanto riguarda i locali, la Commissione ricorda che rientrano nella definizione di luogo di lavoro gli spazi destinati a ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva e gli altri luoghi di pertinenza accessibili al lavoratore nell’ambito della propria attività.

Quando un locale rientra in tale definizione, trovano applicazione il Titolo II e l’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento ai relativi requisiti (altezza, cubatura e superficie, aerazione, illuminazione e microclima).

La Commissione richiama inoltre le disposizioni dell’Allegato IV che consentono, in presenza di specifiche necessità tecniche aziendali, l’autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza ad altezze inferiori e quelle che, per i locali adibiti a ufficio, rinviano ai limiti stabiliti dalla normativa urbanistica vigente.
Non viene quindi individuata un’altezza “accettabile” valida in generale per le postazioni considerate: occorre verificare la concreta qualificazione del locale e la disciplina applicabile.

Scarica i documenti allegati a questa news

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