ACCORDO STATO REGIONI 2025: LE FAQ DELLA REGIONE VENETO
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
La Regione Veneto ha fornito chiarimenti operativi su diversi temi dell’Accordo Stato Regioni 2025 attraverso la pubblicazione di FAQ dedicate ai dubbi interpretativi emersi nella prima fase di applicazione.
Il documento non introduce nuovi obblighi o disposizioni, ma raccoglie chiarimenti sui percorsi formativi di base e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In fondo alla presente news è possibile scaricare gratuitamente le FAQ pubblicate dalla regione Veneto
CHE VALORE HANNO LE FAQ DELLA REGIONE VENETO?
Le FAQ sono uno strumento operativo di supporto per imprese, consulenti, soggetti formatori e professionisti della sicurezza impegnati nell’applicazione del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
La Regione precisa che le risposte nascono dai quesiti interpretativi ricevuti nel primo periodo applicativo dell’Accordo e che devono considerarsi superabili da eventuali successivi chiarimenti nazionali.
Il documento, quindi, non modifica la normativa vigente e non introduce regole autonome rispetto all’Accordo. La sua utilità è soprattutto pratica: aiuta a orientarsi su casi ricorrenti, dubbi applicativi, crediti formativi, aggiornamenti e organizzazione dei corsi.
I PUNTI PIÙ RILEVANTI EMERSI DALLE FAQ
Tra i chiarimenti forniti dalla Regione Veneto sull’applicazione dell’Accordo Stato Regioni 2025 emergono quattro indicazioni di particolare rilievo:
- Individuazione dei corsi abilitanti per i quali, dopo dieci anni senza aggiornamento, va ripetuta la formazione di base
Le FAQ precisano che la regola secondo cui, dopo dieci anni senza aggiornamento, non è più possibile riprendere la funzione senza ripetere il percorso formativo riguarda i percorsi abilitanti alla funzioni di: RSPP/ASPP, DL RSPP, CSP/CSE, operatori addetti all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 del D. Lgs 81/2008 ed infine i lavoratori dipendenti o autonomi e i datori di lavoro che operano in ambienti confinati o con sospetto inquinamento. - Aggiornamento di ASPP e RSPP
“Gli RSPP e gli ASPP per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico abbiano partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. […]
Entro il decimo anno dal conseguimento del titolo abilitativo, il quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico deve considerarsi mobile (prendendo a riferimento la data di affidamento dell’incarico).“ - Ripetizione dell’intera formazione per RSPP e ASPP rimasti senza aggiornamento per dieci anni
Le FAQ chiariscono che, in assenza di aggiornamento per dieci anni, l’ASPP o il RSPP deve ripetere il Modulo C quando beneficia dell’esonero dai Moduli A e B per titolo di laurea. Chi non beneficia di tale esonero deve invece frequentare nuovamente l’intero percorso costituito dai Moduli A, B e C. - Esperienza pratica dei docenti nei corsi di abilitazione attrezzature e per addetti ad attività in spazi confinati
Le FAQ specificano che nei corsi relativi agli ambienti confinati e alle attrezzature di lavoro, il requisito dell’esperienza pratica triennale nel settore da parte dei docenti può essere dimostrato attraverso:- “l’aver operato in spazi confinati o con l’attrezzatura di riferimento e/o
- l’aver maturato esperienza come docenti e/o co-docenti nella formazione anche della parte pratica negli anni precedenti all’entrata in vigore dell’ASR 2025.“
- Tale esperienza può essere dimostrata, ad esempio, mediante contratti di lavoro con l’indicazione delle mansioni svolte o tramite l’elenco dei corsi nei quali è stata prestata la docenza pratica.
PERCHÉ SONO UTILI PER AZIENDE E SOGGETTI FORMATORI?
Le FAQ trasformano alcuni passaggi dell’Accordo in indicazioni applicative più immediate, così da aiutare soggetti formatori, datori di lavoro, DL RSPP, docenti e professionisti del servizio di prevenzione e protezione nella gestione concreta di corsi, attestati, aggiornamenti e requisiti organizzativi.
Resta fondamentale ricordare che si tratta di chiarimenti regionali: per la corretta applicazione dell’Accordo Stato Regioni 2025 occorre continuare a fare riferimento al testo dell’Accordo, al D. Lgs. 81/2008 e agli eventuali successivi chiarimenti nazionali.
PER APPROFONDIRE…
Per adeguarsi in modo ancora più puntuale alle indicazioni dell’Accordo Stato Regioni 2025, Vega Formazione ha sviluppato un progetto dedicato alla formazione specifica dei lavoratori per settori ATECO.
L’obiettivo è superare la logica dei corsi interaziendali costruiti solo sul livello di rischio basso, medio o alto, proponendo percorsi più coerenti con i rischi, le mansioni e le misure di prevenzione caratteristiche del settore di appartenenza dell’azienda e realizzando dei corsi di formazione per settore ATECO.
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