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RENTRI: APPROVATE LE MODALITÀ OPERATIVE DI EMERGENZA PER IL FORMULARIO DIGITALE

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Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le “Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale”.

Il decreto disciplina due distinte fattispecie di indisponibilità, a ciascuna delle quali corrisponde un allegato con specifiche procedure operative.

In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente:

I DUE SCENARI DI INDISPONIBILITÀ

Il provvedimento si inserisce nel quadro della piena operatività del sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, avviata il 13 febbraio 2026, data a partire dalla quale il FIR deve essere emesso e gestito esclusivamente in modalità digitale.
Nello specifico, il decreto distingue due scenari:

  1. la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ossia i disservizi imputabili alla piattaforma stessa, disciplinata dall’Allegato 1.
    La possibilità di ricorrere alle modalità di sicurezza decorre a partire dalla pubblicazione della comunicazione nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI e sul portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
    Le stesse procedure restano efficaci fino alla fine del primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di chiusura dell’evento da parte della Direzione Generale ECB e, in ogni caso, fino alla conclusione del ciclo di vita del singolo FIR.
  2. Indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza, disciplinata dall’Allegato 2.
    Nel secondo scenario la responsabilità del disservizio non è imputabile alla piattaforma RENTRI ma a fattori esterni all’operatore, quali guasti infrastrutturali del provider, assenza temporanea di copertura di rete o eventi naturali.

LE MISURE DI EMERGENZA: COSA FARE CONCRETAMENTE

Per entrambi gli scenari, la soluzione di emergenza principale prevista dal decreto è il ricorso al FIR in formato cartaceo, secondo le modalità e i formati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. In questo caso la copia completa viene restituita dal trasportatore secondo le modalità ordinarie e gli operatori non sono tenuti a trasmettere i dati al RENTRI.
Tuttavia, i due scenari si differenziano in modo rilevante sotto il profilo degli adempimenti aggiuntivi a carico degli operatori:

  • nel primo caso è sufficiente attendere la comunicazione ufficiale di apertura dell’evento sul portale per poi ricorrere al FIR cartaceo;
  • nel secondo sono previsti degli obblighi aggiuntivi: gli operatori devono riportare nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026” e devono compilare e trasmettere via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it, entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità, l’apposita dichiarazione di indisponibilità temporanea riportata in appendice all’Allegato 2.

Per quanto riguarda la chiusura del ciclo di vita del FIR digitale in caso di disservizio, il decreto stabilisce che gli operatori possono trasmettere i dati al RENTRI e restituire la copia completa del FIR il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento, anche se successivo alle scadenze ordinariamente previste, con il sistema RENTRI che terrà traccia della data di trasmissione.

Scarica i documenti allegati a questa news

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