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GEOLOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI PER IL RENTRI E PRIVACY: CHIARIMENTI DALL’INL SUL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI

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Con la Nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) per le aziende soggette agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti previsti dal RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

La questione riguarda se l’installazione di sistemi GPS sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi debba essere considerata controllo a distanza dei lavoratori, con conseguente necessità di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa.

In fondo alla presente news è possibile scaricare gratuitamente la Nota n. 831 del 28 gennaio 2026: Applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal R.E.N.T.R.I.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, comunemente chiamata “Statuto dei Lavoratori” disciplina l’installazione e l’uso di impianti e strumenti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori: l’uso di tali sistemi è ammesso solo al ricorrere di specifiche esigenze e con le garanzie previste (accordo sindacale o autorizzazione amministrativa), fermo restando l’obbligo di adeguata informazione ai lavoratori e il rispetto della disciplina privacy.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti è disciplinato da:

  • D. Lgs. 152/2006, Art. 188-bis che definisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti integrato nel RENTRI, includendo anche dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto (nei casi stabiliti dalla normativa).
  • Il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (Regolamento RENTRI) che disciplina operativamente il sistema di tracciabilità dei rifiuti e la digitalizzazione degli adempimenti connessi a movimentazione e trasporto, in attuazione dell’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006.

IL CHIARIMENTO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

L’INL chiarisce che l’installazione e l’uso di sistemi GPS sui veicoli per il trasporto di rifiuti pericolosi non costituisce controllo a distanza ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970 quando tale tracciamento è imposto come obbligo di legge dalla normativa speciale, ossia per la tracciabilità ai fini ambientali nell’ambito RENTRI per il trasporto di rifiuti pericolosi.  

Motivazioni dell’esonero:

  • Norma di carattere speciale: La tracciabilità dei percorsi dei mezzi di trasporto è imposta dall’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006, una norma speciale che prevale sullo Statuto dei Lavoratori
  • Condizione di esercizio dell’attività: La geolocalizzazione costituisce un requisito di idoneità tecnica essenziale per le aziende del settore
  • Non è strumento di lavoro necessario: Il sistema GPS non può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in sua assenza

ATTENZIONE: SE IL GPS SERVE ANCHE AD ALTRO, SCATTA LA PROCEDURA DELL’ART. 4 L. 300/1970

La Nota delimita con chiarezza il perimetro dell’esonero: la geolocalizzazione deve restare confinata alle finalità della tracciabilità ambientale RENTRI. Se l’azienda intende utilizzare i dati GPS anche per ulteriori finalità (esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio aziendale, sicurezza sul lavoro), tornano necessarie le procedure di garanzia dell’art. 4, comma 1. In concreto, quindi, le aziende devono attivare le garanzie dell’art. 4 qualora il GPS venga impiegato anche per:

  • Esigenze organizzative e produttive
  • Tutela del patrimonio aziendale
  • Esigenze di sicurezza sul lavoro

IMPLICAZIONI PRATICHE PER LE AZIENDE

Cosa possono fare le aziende:

  • Installare sistemi GPS sui veicoli per il trasporto di rifiuti pericolosi senza accordo sindacale o autorizzazione INL
  • Utilizzare i dati GPS esclusivamente per adempiere agli obblighi RENTRI (tracciabilità ambientale)
  • Aggiornare l’Informativa Privacy anche in assenza di accordo sindacale. Le aziende devono informare adeguatamente i lavoratori circa l’installazione dei sistemi e le modalità di trattamento dei dati per finalità RENTRI.

Cosa devono evitare le aziende:

  • Utilizzare i dati GPS per monitorare la produttività dei lavoratori, controllare spostamenti, pause o comportamenti dei dipendenti
  • Usare la geolocalizzazione per finalità diverse dalla tracciabilità ambientale senza aver prima ottenuto accordo sindacale o autorizzazione

PER APPROFONDIRE

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  • Nota n. 831 del 28 gennaio 2026: Applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970Accedi per scaricare

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