INTERPELLO N. 2/2025: CHIARIMENTI IN MERITO AI “LUOGHI DI LAVORO”
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Interpello n. 2/2025, esaminando la richiesta della Regione Siciliana relativa alla qualificazione dei luoghi utilizzati durante la campagna antincendio boschivo (AIB) ai fini dell’applicazione del Titolo II “Luoghi di lavoro” del D.Lgs. 81/08.
Alla fine di questo articolo è possibile scaricare il documento completo dell’Interpello n. 2/2025 “Richiesta di parere in merito all’applicazione del Titolo — II LUOGO DI LAVORO nell’esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”.
IL QUESITO PRESENTATO DALLA REGIONE SICILIANA: LE POSTAZIONI AIB SONO “LUOGHI DI LAVORO”?
La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ha chiesto alla Commissione di chiarire se nell’ambito delle attività AIB, le postazioni, le aree presidiate e i punti di osservazione AIB debbano essere considerati “luoghi di lavoro” ai sensi dell’Art. 62 del D. Lgs. 81/08 oppure se ricada l’esclusione prevista per campi, boschi e terreni facenti parte di azienda agricola o forestale.
Il Corpo Forestale ha inoltre precisato che i lavoratori impiegati nella campagna AIB sono lavoratori stagionali forestali inquadrati come lavoratori agricoli appartenenti agli elenchi dei lavoratori forestali, con rapporto giuridico inquadrato nell’ambito dell’azienda agricola regionale.
La qualificazione o meno di tali postazioni come “luoghi di lavoro” incide infatti sull’applicazione degli obblighi strutturali, igienici e impiantistici dell’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro”, che presentano caratteristiche diverse rispetto alle misure operative previste dal Titolo I.
LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: NON TUTTI GLI SPAZI AIB SONO “LUOGHI DI LAVORO”
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro spiega che la corretta interpretazione dell’Art. 62 richiede di distinguere terreni agricolo-forestali da pertinenze aziendali chiarendo tre punti fondamentali:
- L’esclusione di cui all’art. 62, comma 2, lett. d-bis) del D.Lgs. 81/08: il Titolo II non si applica a campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Questo significa che i terreni esterni non edificati in cui si svolgono attività agricole o forestali (tra cui rientra l’attività AIB) non sono considerati luoghi di lavoro.
- Il criterio interpretativo della Cassazione Penale: la Commissione richiama la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 49459, per definire chiaramente il confine applicativo del Titolo II secondo il quale:
– non sono luoghi di lavoro i terreni esterni dove si svolge l’attività agricola/forestale;
– sono invece luoghi di lavoro le pertinenze dell’azienda (aree edificate, magazzini, depositi, zone di carico/scarico, strutture connesse). - L’art. 2135 c.c.: qualifica l’imprenditore agricolo e distingue le attività agricole principali da quelle connesse.
LA RISPOSTA: QUANDO UN’AREA IN BOSCO È UN LUOGO DI LAVORO
Il passaggio centrale dell’Interpello è la formulazione del principio generale, che si basa sulla giurisprudenza citata: nei contesti agricoli e forestali, non sono considerati “luoghi di lavoro” i soli terreni esterni all’area edificata dell’azienda in cui si svolgono attività agricole essenziali (coltivazione, selvicoltura, allevamento), ai sensi dell’art. 2135 c.c. Sono invece luoghi di lavoro tutte le aree di pertinenza dell’azienda destinate ad attività non strettamente agricole o connesse.
La Commissione per gli Interpelli arriva quindi a concludere che:
- i boschi e i terreni agricoli o forestali utilizzati nello svolgimento dell’attività agricolo-forestale non rientrano nel Titolo II, in linea con l’art. 62, comma 2, lett. d-bis;
- non si applicano di conseguenza gli obblighi strutturali e impiantistici dell’Allegato IV;
- le postazioni, vedette, basi operative o aree non strettamente agricole, se configurate come pertinenze operative dell’azienda, sono invece luoghi di lavoro, con applicazione dell’Allegato IV.
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