RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E GESTITI DA IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA: CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI?
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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto a un interpello presentato dall’Associazione Amici della Terra Onlus ai sensi dell’Art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006, in merito agli obblighi di iscrizione al RENTRI per i rifiuti pericolosi prodotti da pescherecci e imbarcazioni da diporto, in presenza di un impianto portuale autorizzato alla raccolta e gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021.
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente:
- Interpello in materia ambientale ai sensi dell’articolo 2-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n: 152_Protocollo n. 132268
- risposta del MASE: Rif. Nota prot, n. 0180894 del 13 ottobre 2025.
IL QUESITO POSTO AL MINISTERO DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS
La Onlus Amici della Terra, con l’Interpello del 14 luglio 2025, chiedeva di chiarire se gli obblighi di iscrizione al RENTRI relativi ai rifiuti pericolosi prodotti a bordo delle navi di pescatori e diportisti, siano adempiuti dal gestore dell’impianto portuale di raccolta, in conformità all’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021. Tale impostazione – sottolinea l’Associazione – è già coerente con la Convenzione MARPOL 73/78, con il D.Lgs. 197/2021 (recepimento della Direttiva UE 2019/883) e con la Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Il dubbio nasceva dal fatto che, in molti porti italiani, i rifiuti generati da piccole imbarcazioni vengono conferiti presso depositi temporanei gestiti dal servizio portuale. In tali casi, il gestore:
- rilascia al conferente la ricevuta di conferimento dei rifiuti (Allegato III del D.Lgs. 197/2021);
- provvede poi ad avviare i rifiuti a recupero o smaltimento, compilando i formulari ai sensi degli artt. 188 e 188-bis del D.Lgs. 152/2006;
- allega le ricevute di conferimento per garantire la piena tracciabilità dal luogo di produzione a quello di destino.
ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il D.Lgs. 197/2021 recepisce la Direttiva (UE) 2019/883, introducendo un sistema organico per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.
Tale normativa, considerata lex specialis rispetto alla disciplina generale sui rifiuti, attribuisce al gestore dell’impianto portuale di raccolta la responsabilità della gestione e della tracciabilità dei rifiuti marittimi.
In particolare:
- l’art. 232 del D. Lgs. 152/2006 rinvia al D.Lgs. 197/2021 per la disciplina nazionale sui rifiuti delle navi;
- l’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021 stabilisce che il gestore dell’impianto portuale deve curare gli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, alla tenuta dei registri di carico e scarico e, ove previsto, all’iscrizione al RENTRI ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006.
Tale assetto evita la frammentazione degli adempimenti tra singoli conferenti (pescatori o diportisti) e garantisce la continuità del flusso documentale, l’allineamento con il RENTRI e la coerenza con gli obiettivi europei di semplificazione, uniformità e digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti marittimi, nel rispetto della Convenzione MARPOL 73/78.
LA RISPOSTA DEL MASE: GLI OBBLIGHI RESTANO IN CAPO AL GESTORE PORTUALE
Con nota prot. n. 0180894 del 13 ottobre 2025, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE, con particolare riferimento all’art. 4, comma 8, del D. Lgs. 197/2021, ha chiarito che:
“Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione.”
LE CONCLUSIONI: GLI ADEMPIMENTI DELL’IMPIANTO PORTUALE E DELLE NAVI
In base a tale disposizione, le conclusioni del Ministero chiariscono che:
- il gestore dell’impianto portuale di raccolta deve adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità e registrazione previsti dal D.Lgs. 152/2006, ossia compilare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) (art. 189), tenere il registro di carico e scarico (art. 190) e iscriversi al sistema di tracciabilità RENTRI (art. 188-bis).
- i singoli conferenti (pescatori o diportisti) non devono iscriversi al RENTRI, purché operino in porti dotati di impianti portuali di raccolta autorizzati.
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Documenti correlati
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- Risposta MASE_Interpello 132268_13.10.2025Accedi per scaricare
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