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RTGR: NOVITÀ DAL “DL AMBIENTE” CONVERTITO IN LEGGE

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Ultime novità per RTGR: la Legge 13 dicembre 2024, n. 191 ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, contenente “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare e l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”, noto come DL Ambiente. La Legge 13 dicembre 2024, n. 191 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024, ed è entrata in vigore il 17 dicembre 2024.

Per sapere quali erano i contenuti del DL Ambiente di ottobre, clicca sul seguente link: DECRETO LEGGE AMBIENTE: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

QUALI SONO LE NOVITÀ PER IL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI?

Con la conversione in legge del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, mediante la Legge 13 dicembre 2024, n. 191, è stato modificato il comma 16-bis all’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006, che era stato aggiunto proprio dal DL Ambiente, recante norme sulla gestione dei rifiuti e sull’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Vediamo il testo del comma 16-bis dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, com’era previsto dal DL 153/2024 e com’è stato modificato con la L. 191/2024:

DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153LEGGE 13 DICEMBRE 2024, N. 191
Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali   Comma 16-bis. Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l’impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali   Comma 16-bis. Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  

Il nuovo comma, nella sua versione definitiva, elimina la necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento per il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’ANGA, purché ricopra tale ruolo da almeno tre anni consecutivi. Non è più quindi necessario che il legale rappresentante abbia già svolto il ruolo di responsabile tecnico.
La semplificazione è valida esclusivamente per il legale rappresentante in relazione alla propria impresa. Non si estende quindi a eventuali ruoli analoghi presso altre aziende.
La verifica del requisito temporale (tre anni consecutivi) è demandata alle Sezioni regionali dell’Albo, che si avvalgono dei dati disponibili presso le Camere di commercio.

PER APPROFONDIRE…

Per i Responsabili Tecnici che necessitano di una preparazione specifica, ampliando le proprie conoscenze e gli elementi per poter superare le verifiche d’idoneità, Vega Formazione organizza corsi per ciascuna categoria di iscrizione all’ANGA.

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