LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO: LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA BOZZA DEFINITIVA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI
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Dopo aver trattato requisiti e caratteristiche dei corsi di formazione rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti nella news del 5 luglio, andiamo oggi ad affrontare una importante novità, tanto attesa, contenuta nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni: i corsi di formazione per datori di lavoro.
PERCHÉ UN CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO?
I datori di lavoro devono essere in grado di svolgere le funzioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 riportante “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”. Il corso ha come obiettivo quello di dare al datore di lavoro la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo che ricopre. Per questo motivo è necessaria una formazione datore di lavoro sulla sicurezza specifica.
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CORSO PER DATORI DI LAVORO?
Il corso di formazione per datori di lavoro ha diversi obiettivi fondamentali, mirati a migliorare la gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Ecco gli obiettivi specifici basati sul testo fornito:
- Fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche: il corso mira a fornire ai discenti le conoscenze necessarie per gestire efficacemente la salute e la sicurezza sul lavoro, promuovendo un approccio pratico e preventivo invece di uno puramente formale.
- Acquisire conoscenze e competenze per il ruolo di datore di lavoro: Gli iscritti al corso devono apprendono le competenze essenziali per esercitare il ruolo in modo efficace e responsabile.
- Comprendere obblighi e responsabilità penali, civili ed amministrative che ricadono sul datore di lavoro e sulle altre figure chiave coinvolte nella prevenzione aziendale.
- Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza.
- Fornire competenze per l’organizzazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale: Il corso insegna come organizzare e gestire il sistema di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda.
- Illustrare strumenti di comunicazione idonei per interagire e relazionarsi efficacemente nel proprio contesto lavorativo.
In sintesi, il corso mira a fornire una formazione completa e pratica che consenta ai datori di lavoro di creare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti, con un forte accento sulla prevenzione e la protezione della salute dei lavoratori.
DURATA E CONTENUTI DEL CORSO PER DATORI DI LAVORO
Il corso sulla sicurezza per datori di lavoro è suddiviso in 2 moduli per una durata totale di 16 ore:
- Giuridico normativo
- Organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro
Oltre alle 16 ore sopra previste, per il datore di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà prevedere il modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore che consentirà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dell’impresa affidataria prevista dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.
L’AGGIORNAMENTO DEL DATORE DI LAVORO
La periodicità dell’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 6 ore.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche previste nel relativo modulo.
VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
Come per le altre figure, anche per i datori di lavoro la verifica di apprendimento finale dovrà avvenire mediante colloquio o test con 30 domande per il corso di formazione e 10 domande per il corso di aggiornamento. Ogni domanda deve prevedere almeno tre risposte alternative e il test è considerato superato se viene data risposta corretta ad almeno il 70% delle domande.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO PER DATORI DI LAVORO
La formazione per datori di lavoro, sia base che di aggiornamento, può essere svolta con presenza in aula, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione a loro rivolto, concludendolo entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo.
Sono riconosciuti i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo Stato Regioni, i cui contenuti siano conformi allo stesso accordo.
L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
PER APPROFONDIRE…
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