INSTALLAZIONE IMPIANTI: DM 37/08 ULTIME MODIFICHE
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Approfondiamo le ultime modifiche al D.M. 37/08 sull’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, apportate dal D.M. 29/9/22 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022.
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI: COSA CAMBIA?
Il D.M. 37/08 contiene una classificazione degli impianti in tutti gli edifici e riguarda la sicurezza degli impianti all’interno delle abitazioni e di altri edifici, regolando l’installazione, la manutenzione e l’ispezione dei vari tipi di impianti. Il decreto stabilisce anche che le attività di installazione e manutenzione devono essere effettuate da professionisti qualificati e in possesso di specifici requisiti tecnico professionali dm 37/08.
Il Decreto 29 settembre 2022, n. 192 recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale introduce delle modifiche al D.M. 37/08 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
Le modifiche, che entreranno in vigore il 28/12/2022 per la abilitazione DM 37/08, riguardano alcune definizioni all’articolo 1 e all’articolo 2 del Decreto Ministeriale 37 2008, nonché l’introduzione di un nuovo articolo, il 5-bis.
Le modifiche apportate riguardano il campo di applicazione (modifica dell’art. 1 comma 2 lettera b della legge 37/08) relativamente alla progettazione e costruzione di nuovi edifici con particolare riferimento a:
- gli impianti radiotelevisivi
- le antenne
- gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv
- telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica
- le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti.
Si sta quindi facendo riferimento all’infrastrutturazione digitale degli edifici, ossia il dotare gli immobili di impianti di comunicazione ad alta velocità, in ottemperanza al D.Lgs. dell’8 novembre 2021, n. 207 che riguarda “l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”. In particolare l’art. 4 del D.Lgs. 207/2021 prevede l’attestazione mediante apposizione dell’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga” rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.M. 37/08, che non sarà più quindi solo volontaria ma diventa obbligatoria e, nei casi previsti, dovrà essere allegata per la richiesta del permesso di costruire.
L’art. 5-bis, di nuova introduzione, è relativo agli adempimenti del responsabile tecnico dell’impresa abilitato per gli impianti elettronici di cui all’art. 1, comma 2, lettera b del decreto 37/08, con riguardo agli obblighi previsti per l’infrastrutturazione digitale degli edifici.
Riportiamo nella tabella sotto le modifiche apportate al decreto ministeriale 37 del 2008 (DM 37/08):
| Artt. DM 37/08 | Testo ante D.M. 29/9/22 | Testo post D.M. 29/9/22 |
| Art. 1, comma 2 lettera b) | impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere | impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti |
| Art. 2, comma 1 lettera a) | punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente | punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 |
| Art. 2, comma 1 lettera f) | impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente | impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti |
| Art. 5-bis | Adempimenti del tecnico abilitato. 1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. |
QUANDO ENTRERANNO IN VIGORE LE MODIFICHE AL DM 37/08?
Le ultime modifiche al Decreto Ministeriale 37 2008 entreranno in vigore a partire dal 28 dicembre 2022.
Riportiamo in allegato il dm 37/08 testo completo coordinato del D.M. 37/08 con le modifiche apportate dal D.M. 29/9/22.
CHI RILASCIA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ELETTRICO SECONDO IL D.M. 37/08?
La Dichiarazione di Conformità (DiCo) dell’impianto elettrico, secondo il Decreto Ministeriale 37 2008, deve essere rilasciata dall’impresa installatrice abilitata, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) con requisiti tecnico-professionali specifici. Il responsabile tecnico dell’impresa installatrice garantisce la conformità dell’impianto alle normative vigenti e alle regole di buona tecnica.
La Dichiarazione di Conformità è obbligatoria al termine dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di un impianto elettrico.
La DiCo certifica che l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto e alle Norme tecniche e prescrizioni di legge vigenti. Deve essere accompagnata dal progetto dell’impianto, dalla relazione sui materiali utilizzati e dallo schema di impianto realizzato.
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ELETTRICO A CHI DEV’ESSERE INVIATA?
Secondo le ultime modifiche alla legge DM 37/08, la DiCo dell’impianto elettrico deve essere inviata da parte dell’impresa installatrice ai seguenti soggetti:
- Al committente o proprietario dell’immobile, che è tenuto a conservarla.
- Allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui si trova l’impianto, che provvede all’inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.
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- D.M. 37/08 testo coordinato con le modifiche apportate dal D.M. 29/9/22Accedi per scaricare
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