
IL RISCHIO ELETTRICO: OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/08
La valutazione del rischio elettrico è un obbligo esplicitamente introdotto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08, modificato dal D. Lgs. 106/09. Sebbene l'obbligo di valutare tutti i rischi fosse già presente nel D. Lgs. 626/94, l'odierna articolazione del D. Lgs. 81/08 specifica dei criteri per la valutazione del rischio elettrico e per l'identificazione delle misure di sicurezza, anche con riferimento alla "pertinente normativa tecnica" (tra le quali le norme CEI 11-227 e CEI 50110-1).
LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Per garantire sempre la conformità alle richieste normative e grazie alla propria esperienza nel settore, Vega Engineering ha sviluppato una metodologia di valutazione del rischio elettrico, conforme ai requisiti legislativi (D. Lgs. 81/08, alle normative tecniche nazionali (CEI 11-27 e CEI 50110-1) e alla norma BS 18004, presentata a livello nazionale in un convegno tenutosi presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia il giorno 10 dicembre 2009.
I tecnici di Vega Engineering, esperti nel settore, sono disponibili per informazioni e chiarimenti in merito alla valutazione del rischio elettrico contattando il numero di telefono 0413969013 o compilando l'apposito form cliccando sul link a piè di pagina.
APPROFONDIMENTO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, riprende e sviluppa gli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza e valutazione del rischio elettrico: appare rilevante l’esplicito obbligo introdotto dall’art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze (e conseguenti rischi interferenti);
- i rischi presenti nel luogo di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici.
LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI: LA NORMA CEI 11-27
Tra le misure di sicurezza naturalmente la manutenzione, l’informazione e, soprattutto, la formazione dei lavoratori, in particolare degli "addetti ai lavori elettrici", che dovrà essere erogata in conformità alle norme tecniche applicabili (CEI 11-27).
LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COME PRE-REQUISITO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Un pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico è la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la “regola dell’arte”. La verifica di conformità degli impianti, in altri termini, è un’attività che deve essere svolta a monte della valutazione del rischio elettrico e che, se non dà luogo ad un riscontro positivo, determina già una condizione di rischio per i lavoratori inaccettabile.
Per garantire la conformità degli impianti il datore di lavoro dovrà:
a) accertarsi che l'impianto elettrico sia installato nel rispetto delle specifiche disposizioni applicabili, in particolare, che l'impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d’arte, verificando la documentazione di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l’impianto (richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza DIRI ai sensi del D.M. 37/08);
b) accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare CEI EN 62305-2);
c) assoggettare l'impianto elettrico a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee registrazioni l’effettuazione di tale attività di manutenzione;
d) assoggettare l'impianto elettrico alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore).
In base alle precedenti considerazioni, la valutazione del rischio elettrico dovrà concentrarsi sui rischi residui, ovvero sui rischi non già prevenuti o protetti da una progettazione e realizzazione a regola d’arte, ed in particolare sui rischi elettrici connessi ad una non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi (includendo in questa definizione anche le macchine) ed impianti elettrici, ad una carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura elettrica e ad una insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi ed impianti elettrici.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO PER GLI “UTILIZZATORI”
È evidente la differenza in termini di rischio tra i lavoratori che “impiegano” semplicemente l’impianto e le apparecchiature elettriche rispetto a quei lavoratori (generalmente indicati come "addetti ai lavori elettrici") che effettuano ad esempio operazioni di manutenzione degli impianti, ossia “lavori elettrici” (come definito dalla norma CEI 11-27): nel primo caso la sostanziale “intrinseca” sicurezza di impianti ed apparecchi a norma garantisce un lavoratore, correttamente informato sui concetti basilari del rischio elettrico, mentre nel secondo caso solo una puntuale definizione dell’ambito di intervento del lavoratore addetto ai lavori elettrici, associata ad una specifica formazione e addestramento in merito al rischio elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo di D.P.I. idonei, consente di garantire il raggiungimento di livelli di sicurezza “accettabili”.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO PER GLI “ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI”: LE NORME CEI 11-27 E CEI 50110-1
Per effettuare la valutazione del rischio elettrico per i lavoratori "addetti ai lavori elettrici" e per la scelta delle misure di sicurezza, il datore di lavoro, dovrà riferirsi alle indicazioni rintracciabili nelle norme CEI 11-27 e CEI 50110-1.
In merito ai lavori elettrici è necessario sottolineare che l’art. 82 stabilisce che i lavori sotto tensione sono innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni tecnico-organizzative, consentiti su impianti elettrici con tensione di sicurezza, o su impianti di categoria 0 e I, purché il lavoratore "addetto ai lavori elettrici" sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore di lavoro abbia attribuito formalmente l’idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente svolte dal lavoratore (intendendo con ciò che l’idoneità non può essere generica, ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di procedure di lavoro previste dalle vigenti norme tecniche.
L’esecuzione di lavori elettrici sotto tensione in modo non conforme alle disposizioni previste nella norma tecnica (CEI 11-27) è punita con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
LA QUALIFICA DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI SECONDO LA NORMA CEI 11-27
Come previsto dalla norma CEI 11-27, il datore di lavoro attribuisce per iscritto ai lavoratori addetti ai lavori elettrici la qualifica ad operare sugli impianti: tale qualifica può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) ed idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI). La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normativa e di sicurezza, nonché di capacità organizzativa e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte, avvertite e/o idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici.
La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori addetti ai lavori elettrici, pertanto, potrà determinare un giudizio “accettabile” se si verifica che:
a) i lavoratori sono formati e addestrati all’effettuazione di lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27 (si vedano a tal proposito anche le attività formative per addetti ai lavori elettrici organizzate da Vega Formazione in merito);
b) i lavoratori addetti ai lavori elettrici sono formalmente qualificati ai sensi della norma CEI 11-27 dal datore di lavoro per le specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi;
c) i lavoratori dispongono e adottano precise procedure di lavoro, conformi con quelle previste dalla norma CEI 11-27;
d) i lavoratori addetti ai lavori elettrici sono dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali idonei e regolarmente verificati, in particolare conformi alle indicazioni della norma CEI 11-27, oltre che a quanto stabilito dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio.
L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI ELETTRICI: IL RUOLO DEL "RI" E DEL "PL"
I punti precedenti non sono ancora sufficienti per la corretta esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici: infatti, il punto 6 della norma CEI 11-27 ed il punto 4.3 della norma CEI EN 50110-1 prescrivono di identificare le due figure seguenti:
a) la persona preposta alla conduzione dell'impianto elettrico (Responsabile dell'Impianto - RI), definito nelle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 come: “Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione dell’impianto elettrico. All’occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri”;
b) la persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori - PL), definito nella norma CEI 11-27 come: “Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. All’occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri”;
alle quali saranno assegnati precisi ruoli e responsabilità in merito all’esecuzione dei lavori, chiaramente individuate dal datore di lavoro.
Per ulteriori approfondimenti sulla valutazione del rischio elettrico, sulle misure di sicurezza e sulla formazione dei lavoratori secondo la norma CEI 11-27, rimandiamo alla nostra rassegna stampa e agli articoli di approfondimento sulla valutazione del rischio elettrico e sul ruolo del RI e del PL nei lavori elettrici, pubblicati nella nostra newsletter, consultabile gratuitamente dagli utenti registrati nel nostro sito.
Infine ricordiamo che Vega Formazione, nostro ente di formazione accreditato, organizza specifici corsi di formazione sul
rischio elettrico, nonché corsi di formazione per addetti ai lavori elettrici in conformità alla norma CEI 11-27.