fbpx Skip to content

RUOLO E OBBLIGHI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE NEGLI APPALTI

a cura dell’Ing. Federico Maritan

ll Direttore Tecnico di cantiere, opportunamente formato, è una figura apicale, prevista dal cosiddetto “Codice degli Appalti” Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale soggetto è incaricato dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, inoltre il Direttore Tecnico di cantiere mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue l’esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza. Il Codice Appalti infatti prevede esplicitamente all’art. 119, comma 15, che: “[…] Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano [di sicurezza] da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori”, evidenziando un ruolo di fondamentale importanza per la garanzia della corretta applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri.
In tal senso, anche la giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza della Cassazione Penale Sezione IV – n. 43628 del 24 novembre 2011 – Pres. Marzano – Est. Izzo – P.M. Salzano – Ric. M.M.A., T.P. e I.G.) inquadra il Direttore Tecnico di cantiere, ai fini della applicazione delle norme in materia tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nel modello legale del dirigente, come definito dal D. Lgs. 81/08, facendo così assumere al soggetto che riveste tale ruolo una posizione di garanzia nei riguardi dei lavoratori operanti in cantiere.

Il D. Lgs. 81/08 non obbliga il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici a nominare il Direttore Tecnico di Cantiere, ma nell’Allegato XV impone di specificarne il nominativo nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). Al di là di tale contraddizione, è bene ricordare che l’art. 97 del D. Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria di:
– verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
– coordinare gli interventi di organizzazione della sicurezza del cantiere tra le imprese esecutrici;
– verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Tali obblighi sono evidentemente delegabili dal datore di lavoro ai propri dirigenti e preposti: in tal caso, sempre l’art. 97 del D. Lgs. 81/08 prevede che per lo svolgimento di tali attività il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Alla luce delle precedenti considerazioni, appare evidente che chi assume il ruolo di Direttore Tecnico di cantiere negli appalti, al quale è assimilabile qualsiasi soggetto dell’impresa affidataria, con funzione di dirigente, incaricato alla conduzione tecnico-organizzativa del cantiere, deve essere in possesso di specifica formazione.

Per scaricare il fac-simile per la Nomina del Direttore Tecnico di Cantiere clicca sul seguente link: Nomina del Direttore Tecnico di Cantiere.

Per visualizzare altra modulistica sulla sicurezza sul lavoro visita la sezione Modulistica Sicurezza.

Segnaliamo inoltre che Vega Formazione, Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Veneto, organizza il “Corso Sicurezza Cantieri: il Direttore Tecnico e il Capo Cantiere”. Partecipa in Aula o Videoconferenza oppure in E-learning. Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP.

SCOPRI I CORSI DI VEGA FORMAZIONE

Corsi Sicurezza Cantieri: il Direttore Tecnico e il Capo Cantiere