VARIANTI V1 ALLE NORME CEI 64-8 (IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE) E CEI 81-10 (PROTEZIONE CONTRO I FULMINI)
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Variante V1 alla norma CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione)
Numerose sono le modifiche introdotte dalla variante V1; di seguito sono descritte quelle più significative.
Sistemi IT in emergenza (Art 413.5.1 commento)
Il commento esistente faceva rifermento ad una serie di articoli dell’edizione precedente della norma 64-8 (413.1.5.1, 413.1.5.1, 413.1.5.1, 413.1.5.1), pertanto sembrava che nei sistemi IT fosse richiesto anche per le sorgenti di emergenza un dispositivo di controllo dell’isolamento. La modifica introdotta al commento chiarisce che tale dispositivo di controllo dell’isolamento non è richiesto in quanto la probabilità di un doppio guasto a terra, nel tempo in cui la sorgente di emergenza funziona, è ritenuta trascurabile.
Istruzioni del costruttore e condizioni ambientali (Art 511.1)
L’articolo dopo la modifica (la parte variata è sottolineata) cita testualmente “Ogni componente elettrico deve essere conforme alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI che lo riguardano e deve essere installato nei modi previsti dal costruttore tenendo conto delle condizioni ambientali”. La variante esplicita un concetto già noto e parzialmente definito anche dall’art. 24 del D.Lgs. 81-08 (Obblighi degli installatori: gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.)
Locali medici (Art 710)
In base al nuovo indirizzo CEI di non fare più alcun riferimento nelle norme agli impianti esistenti, è stata cancellata l’ultima frase di questo articolo: “Gli impianti già realizzati, o in corso di realizzazione, secondo la norma CEI 64-4 sono ritenuti egualmente idonei agli effetti della sicurezza”.
Guasto sulla media tensione nei locali medici (Art 710.413 commento)
È stato aggiunto questo commento: “Negli impianti alimentati da propria cabina di trasformazione MT/BT per un guasto sulla media tensione si applica quanto previsto dalla norma CEI 11-1” (Norma CEI 11-1: Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata). Quanto precedente detto significa che la tensione di contatto limite UL nei locali medici è di 25 V per i guasti a terra lato BT, nei guasti a terra lato MT si applica quanto prevede la norma CEI 11-1.
Distanze di prese e interruttori dall’attacco per gas medicale (Art 710.512.2.1)
La variante cancella l’aggettivo “orizzontale” dal testo dell’articolo: “Apparecchi elettrici, come per esempio prese a spina e interruttori, devono essere installati ad una distanza orizzontale di almeno 20 cm (da centro a centro) da qualsiasi attacco per gas per uso medicale”. L’aggettivo “orizzontale”
determinava una zona vietata inspiegabilmente estesa, di forma cilindrica, da pavimento a soffitto; togliendo l’aggettivo “orizzontale” la nuova zona vietata diventa di forma sferica, attorno ad ogni attacco per gas ad uso medicale.
Sistemi fotovoltaici (Sez. 712)
La sezione è stata riscritta (va comunque detto che il riferimento normativo principale per questi impianti è la guida CEI 82-25, attualmente in fase di inchiesta pubblica per la pubblicazione della seconda edizione); la variante più significativa è inerente il dispositivo di sezionamento sulla corrente continua, come di seguito specificato.
Sezionamento a monte dell’inverter (Art 712.536.2.2.5)
La variante obbliga l’installazione di un interruttore di manovra sezionatore (al posto di un dispositivo di sezionamento) sul lato c.c. dell’inverter. Ricordiamo che un interruttore di manovra sezionatore apre sotto carico, mentre ad un dispositivo di sezionamento non è richiesta tale proprietà. Specialmente in corrente continua l’interruzione dell’arco elettrico è molto difficile; l’apertura di un interruttore di manovra sezionatore sotto carico tutela la persona che effettua la manovra. Segnaliamo infine che per un errore di stampa, le figure 712.1 e 712.2 della variante V1 sono errate: continuano a riportare il simbolo del dispositivo di sezionamento al posto di quello dell’interruttore di manovra sezionatore.
Prese a spina nei luoghi di pubblico spettacolo (Art. 752.55.1)
La variante ha cancellato il primo capoverso dell’articolo: “Nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata di mano devono essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi e avere protezione singola contro le sovracorrenti”. La cancellazione è dovuta al fatto che:
– oggi tutte le prese hanno gli alveoli con gli schermi di protezione;
– la protezione singola contro le sovracorrenti garantisce la selettività ma è irrilevante ai fini della sicurezza.
Variante V1 alla norma CEI 81-10 (Protezione contro i fulmini)
Numerose sono le modifiche introdotte dalla variante V1; di seguito sono descritte quelle più significative.
Necessità della valutazione del rischio di fulminazione
La premessa della variante V1, impone di procedere alla rivalutazione del rischio di fulminazione anche per le strutture per le quali il rischio era già stato calcolato in base alla norma CEI 81-4. Il testo della variante V1 cita: “La valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa”.
Varianti alla norma CEI 81-10/1
Convenienza economica della protezione contro il fulmine (Art. 6.2)
All’art. 6.2 è stata aggiunta la nota seguente: “La valutazione della convenienza economica delle misure di protezione, anche se facoltativa, è tuttavia consigliata in quanto consente la scelta la scelta del sistema di protezione contro i fulmini più adatto e conveniente alle esigenze del committente. Essa potrebbe peraltro essere omessa in presenza di espressa rinuncia da parte del committente”. Questo significa che il progettista o installatore non possono omettere la valutazione economica in questione senza espressa rinuncia del committente; si fa presente che il committente può stipulare un’assicurazione contro i danni dovuti ai fulmini in alternativa all’installazione delle specifiche misure di protezione (il costo indicativo di una specifica assicurazione è di circa 1 € ogni 10.000 € di capitale assicurato).
Varianti alla norma CEI 81-10/2
Protezione nei luoghi con pericolo di esplosione
La norma CEI 81-10 considera il pericolo di esplosione soltanto nei luoghi di classe 0 e nelle zone 0 (gas e vapori); la variante V1 specifica che anche le zone 20 (polveri) sono assimilate alle zone 0 ai fini del rischio fulminazione. Si rammenta che la presenza delle zone con pericolo di esplosione comporta un sensibile aumento del rischio, pertanto spesso risulta necessario un impianto di protezione contro i fulmini.
Ammontare delle perdite
La variante V1 modifica l’appendice C della norma CEI 81-10/2 inerente alla “Valutazione dell’ammontare delle perdite per una struttura” per quanto riguarda la perdita di vite umane. Dopo due anni di utilizzo di questa norma è emerso che la CEI 81-10/2 è molto più severa della precedente CEI 81-4; tale maggiore severità non trova riscontro nel confronto nelle statistiche degli infortuni da fulmine.
Varianti alla norma CEI 81-10/3
Spessore minimo delle lastre e delle tubazioni utilizzate come captatori
La tabella 3 della norma CEI 81-10/3 indica lo spessore minimo delle lastre e delle tubazioni utilizzate come captatori. La nota a) di questa tabella è stata modificata come segue: “Lo spessore evita la perforazione. Il fenomeno di accensione o di punto caldo dipende dalle caratteristiche del materiale interessato; dovrebbe pertanto essere comunque verificato che la sovratemperatura sulla superficie interna non costituisca pericolo”. Questa modifica implica che i captatori metallici della struttura potranno essere utilizzati come tali solo se il materiale sottostante è incombustibile o se si può escludere l’accensione della sostanza (caso molto raro).
Conclusioni
Le norme CEI sono in continua evoluzione; è richiesta una sempre maggiore professionalità e competenza da parte dei soggetti che le utilizzano quotidianamente per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti a regola d’arte.
In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro va evidenziato che il nuovo Testo Unico (D. Lgs 81/08) ripone all’art. 80 di valutare il rischio di fulminazione delle strutture.
Necessita quindi, per e strutture esistenti, procedure alla rivalutazione del rischio fulminazione se già calcolato secondo la norma CEI 81-4. Se tale valutazione è invece stata effettuata con la norma CEI 81-10 non e’ necessario aggiornare la valutazione secondo la norma variante V1.
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