fbpx Skip to content

VALUTAZIONE DEI RISCHI OCCULTI: CHI LA DEVE EFFETTUARE?

23458

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Con la sentenza n. 12257 del 22 marzo 2016 la Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, ha ribadito che è compito del datore di lavoro quello di effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda allo scopo di scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, onde evitare che essi vengano scoperti solamente in seguito ad un infortunio accaduto a qualche dipendente.

Nella fattispecie, il lavoratore si infortunava appena entrato in uno dei locali in disuso, non illuminato, scivolando su uno strato di melma untuosa costituita da residui di vecchie vinacce, perdendo l’equilibrio e, nel tentativo di attutire i danni della caduta, allargando le braccia che terminavano su alcune schegge taglienti di vetro disseminate sul pavimento della stanza, mentre si avviava ad eseguire alcune operazioni di sgombero e riordino su specifico ordine del datore di lavoro. Di tale infortunio sono ritenuti colpevoli l’amministratore delegato (e datore di lavoro) della Società Agricola e il direttore generale (dirigente di tale società).

La difesa degli imputati evidenzia che il compito assegnato al lavoratore non rientrava nell’attività propria dell’azienda, in quanto non si sarebbe trattato della pulizia e manutenzione dei manufatti, ma della sola verifica dello stato dei luoghi. La sentenza impugnata evidenzia la necessità di una valutazione del rischio, impossibile antecedente all’attività da compiersi. Infatti tale valutazione deve essere preceduta da un esame dello stato dei luoghi, di cui era stato incaricato, appunto, il lavoratore.

Per contro, come sottolinea la Corte di Cassazione, tale evento non si sarebbe verificato qualora:

– il datore di lavoro avesse impedito e, conseguentemente, non autorizzato l’accesso all’interno di un ambiente, un tempo destinato a trinaia e cantina, con zone di pericolo per la diffusa presenza di vetri rotti e damigiane spaccate, ed avesse evidenziato ai lavoratori l’elevato rischio di caduta per il deposito di uno strato di melma untuosa sul piano di calpestio; avesse adottato misure adeguate per proteggere il lavoratore medesimo e resa meno pericolosa la condizione di lavoro nell’ambiente (illuminazione artificiale, collocamento di tavoloni di legno, pedane, palchetti rilevati con piano di calpestio in materiale antiscivolo);

– il dirigente avesse valutato i rischi per la sicurezza dei lavoratori e disposto l’adozione di misure di protezione appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, quali possono ritenersi gli ambienti interni ed esterni dei vecchi edifici disabitati o non utilizzati.

Ignorando le condizioni di agibilità del manufatto – come rilevato dai giudici – il datore di lavoro avrebbe dovuto verificarle di persona o tramite un tecnico appositamente nominato, prima di consentirne l’accesso ai dipendenti. Ovvero avrebbe dovuto impedire del tutto tale accesso, con apposita cartellonistica e chiusura di tutti i punti di ingresso; quindi, valutato il rischio connesso all’utilizzo di quel manufatto, avrebbe dovuto adottare i presidi di sicurezza più opportuni per evitare ai dipendenti inviati ad effettuare controlli o pulizie il rischio di scivolamento o altri rischi.

Insomma, la valutazione dei rischi deve essere effettuata dal datore di lavoro o da un tecnico specializzato, e solamente dopo appositi sopralluoghi, cosa non è avvenuta nel caso in questione, quando invece è stato un dipendente qualsiasi ad essere inviato sul posto, senza nessun avvertimento e senza nessuna preparazione, a rilevare, suo malgrado e sulla sua stessa pelle, eventuali rischi e pericoli.

Alleghiamo di seguito per completezza la sentenza n. 12257 del 22 marzo 2016:

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679