USO DELLE ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA
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PREMESSA
Il D.Lgs 81/08 definisce come lavoro in quota una “..attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”. Gli infortuni derivanti da questo comune tipo di lavorazioni rappresentano statisticamente una delle voci più gravose sia per il numero annuale che per le loro conseguenze.
ARGOMENTO
Il D.Lgs 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo in considerazione le capacità e le condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza (art.18, comma 1, lettera c). L’art. 36, comma 2 lettere a) e c) dello stesso decreto, poi, specifica l’obbligo di provvedere “…affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, la normativa di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate..”. L’art. 37, comma 3, infine, afferma che “..il datore di lavoro assicura, altresì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici..”. Si ricorda che le inadempienze agli obblighi sanciti negli articoli sovra citati risultano punite con pene detentive e pecuniarie che vanno: dai 2000 ai 5000 € per le violazioni all’art. 18 comma 1 lettera c); dai 2000 ai 4000 € per le violazioni agli articoli 36 e 37.
Inoltre i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto appartengono alla III categoria, cioè fanno parte di quella classe di dispositivi “..di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi o di carattere permanente”, per i quali l’art. 77 del D.Lgs. 81 sancisce il ruolo indispensabile della formazione e dell’addestramento a carico del datore di lavoro. La cogenza che il D.Lgs 81/08 pone nei confronti della formazione e informazione dei lavoratori impiegati in attività in quota è espressa, ad esempio, dall’obbligo (allegato XV, punto 3.2.1, lettera l), nei cantieri mobili o temporanei, di inserire nel POS “la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere”.
Un utile strumento alla formazione è costituito, oltre che dalla legislazione vigente ora menzionata, anche dalla Norma UNI 11158 e dalla Linea Guida elaborata dall’ISPESL “Per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto”.
CONCLUSIONI
Risulta chiaro, quindi, che gli addetti o i preposti a lavori in quota devono essere, da un lato formati sui rischi che comporta l’attività lavorativa che li espone a caduta dall’alto e dall’altro essere formati ed addestrati sul corretto utilizzo dei sistemi di protezione individuale.
Esempi di personale da formare sono:
– chi opera in quota nei cantieri;
– chi esegue manutenzione ed installazione di impianti in quota;
– chi utilizza piattaforme aeree;
– chi esegue lavori in copertura;
– chi esegue attività di pulizia in quota;
e comunque chiunque esegue attività che lo espone a rischi di caduta dall’alto.
Vega Engineering S.r.l. ha progettato uno specifico corso di formazione che si prefigge lo scopo di fornire una efficace ed esauriente formazione ed addestramento per chi svolge o sovrintende a lavori in altezza, con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, anche con riferimento ad esempi riconducibili a situazioni reali.
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Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
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