SICUREZZA IMPIANTI: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA MANCANZA DEL RESPONSABILE TECNICO PER CESSAZIONE DELLA CARICA
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Con Lettera del 07/06/2010 Protocollo n. 0065823 con oggetto “Responsabili tecnici di cui al D.M. n. 37 del 2008 – Omessa comunicazione della cessazione della carica”, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce validi chiarimenti sul comportamento che dovrà tenere la Camera di Commercio qualora venga a conoscenza della mancanza della figura di responsabile tecnico di un’impresa impiantistica a seguito della cessazione della carica.
si riportano le conseguenze più importanti che comporta detta circostanza:
– la necessità, nel caso in cui il responsabile tecnico cessato fosse l’unico presente nell’impresa, di nominare un nuovo responsabile, con sospensione dell’attività fino alla data della nomina;
– la verifica, da parte della Camera di Commercio, delle dichiarazioni di conformità rilasciate dall’impresa durante il periodo in cui è stata accertata la mancanza del responsabile tecnico;
– l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, in relazione all’entità delle violazioni accertate.
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- Lettera_07-06-2010_n.0065823_mancanza_responsabile_tecnico.pdfAccedi per scaricare
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