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SENTENZA SULLA MANCATA RICHIESTA AI VVF DEL COLLAUDO OBBLIGATORIO DI UN IMPIANTO

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Dalla lettura della sentenza n. 16313 della Corte di Cassazione Penale, emerge un’interessante principio in base al quale, in materia di prevenzione incendi ed ai fini della determinazione delle aziende che devono essere sottoposte al collaudo da parte dei Vigili del Fuoco, esiste una continuità normativa fra le disposizioni di cui al D.P.R. 27/4/1955 n. 547, contenente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, abrogato dal D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e le disposizioni attuali in materia di prevenzione incendi di cui al D.Lgs. 139/2006, contenente il “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. Discende, quindi, di conseguenza che continua ad avere vigenza il D.P.R.689/1959 il quale, con riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 36 dello stesso D.P.R. n. 547/1955, aveva individuato ed elencato in due apposite tabelle A e B quelle aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impegnano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (art. 36 lettera a) e quelle aziende e lavorazioni che per dimensione, ubicazioni ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori (art. 36 lettera b) che sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco.

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