fbpx Skip to content

SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA RIDUZIONE DELLA PENA IN CASO DI RIMOZIONE DELL’IRREGOLARITA’ RISCONTRATE DALL’ORGANO DI VIGILANZA

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Con la decisione in esame la Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla nuova attenuante introdotta dall’art. 303 la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’art. 491 cod. proc. pen., si adopera per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. In particolare, la Corte ha affermato non solo che l’adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell’organo di vigilanza “vale come attenuante”, ma anche che detta attenuante è applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni