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SENTENZA DELLA CASSAZIONE: NOLO A CALDO, NOLO A FREDDO E APPALTO

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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23604 del 5 giugno 2009, si pronuncia in merito al nolo a caldo, nolo a freddo e l’appalto.
Nella Sentenza si riporta:
“Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra “nolo a caldo” e contratto di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.).
In tale ultimo caso l’appaltatore si impegna con il committente a compiere un’opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro.
Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.
In caso di appalto in un’azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un’opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).
Nel caso oggetto di giudizio, però, la società “Mosconi” (di C. C.) – il noleggiatore – non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitata esclusivamente a noleggiare un escavatore alla società “Cossi Costruzioni” di C.G..
Pertanto a carico della stessa non gravava alcun obbligo di coordinamento”.

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