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SENTENZA DELLA CASSAZIONE: ESTINZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE E OBLAZIONE

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Le contravvenzioni di cui alla sentenza n. 41187 del 5 novembre 2008 della Cassazione Sezione III, contestate al responsabile di una società, riguardavano la violazione degli articoli 19 e 58 del D.P.R. n. 303/1956, contenente norme generali sull’igiene del lavoro, per aver omesso di separare adeguatamente all’interno dei locali della propria azienda le lavorazioni del vetroresina da tutte le altre e degli articoli 20 e 58 dello stesso decreto presidenziale per avere omesso di installare un idoneo impianto di aspirazione dei vapori.
Il contravventore ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che nel caso in esame vi era stata una erronea applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626 del 1994 in quanto il datore di lavoro delle persone addette alla resinatura non era da identificarsi nella sua persona bensì in quello di un’altra ditta che aveva preso in appalto i lavori di resinatura stessi ed affermando, altresì, che vi era stata una erronea applicazione degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. n. 758/1994 in quanto, pur avendo eliminato, sia pure con modalità diverse da quelle contenute nelle prescrizioni, le situazioni di pericolo evidenziate dagli ispettori nel corso del sopralluogo, non era stata dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 24 del citato D. Lgs. n. 758/1994.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato ed ha affermato che l’appalto affidato ad altra ditta non poteva e non doveva fare venire meno in capo alla ditta committente il dovere di eliminare delle situazioni pericolose che, per la tipologia delle lavorazioni, ponevano a rischio sia l’incolumità dei dipendenti del committente stesso che di quelli della ditta appaltatrice. Sul fatto che l’adempimento alle prescrizioni sarebbe avvenuto con modalità diverse da quelle indicate nella prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, la Sez. III, “a prescindere dalla circostanza che a mente del comma 1 del cit. Decreto Legislativo, articolo 24 la contravvenzione si estingue alla duplice condizione che il contravventore adempia alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provveda al pagamento previsto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 21 comma 2, e che nella specie difetterebbe comunque il pagamento stesso, si deve ritenere che la fattispecie in esame debba essere piuttosto ricondotta al dettato del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24 comma 3, e cioè “L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20 comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione dell’articolo 162 bis c. p.” e che in tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Non sembra lasciare dubbi, quindi il dettato normativo citato sul fatto che l’adempimento con modalità diverse da quelle indicate nel verbale di prescrizioni – come avvenuto nella specie – rende possibile unicamente l’accesso all’oblazione ai sensi dell’articolo 162 bis c.p., nella specie non richiesta”.

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