SCADE IL NULLA OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI (NOP)
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Il decreto 29 dicembre 2005 aveva fornito le direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. L’art. 3 precisa che decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell’esercizio delle attività, ai fini antincendio, e’ consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.
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